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Sentenza — n. 6925/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6925/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRARO LUCA nato a MILANO il 19/03/1969 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Maria Teresa BELMONTE; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. t

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, dunque, affermarsi che, in tale prospettiva, anche lo spostamento di due incisivi rappresenta una compromissione dell'originaria integrità del sistema dentario, costituendo vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa. 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

Parole chiave

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danno ai denti assicurazione di cure dentarie risarcimento del danno alla persona indennità per menomazione dell'integrità causalità del colpo di frusta offesa al credito

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 546 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22256/2006
Sez. 1, n. 42369/2006
Sez. 1, n. 42369/2006, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRARO LUCA nato a MILANO il 19/03/1969 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Maria Teresa BELMONTE; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Luca Ferraro colpevole di lesioni personali, ai sensi degli artt. 582 - 583 n. 2 e 61 n.1 cod. pen., per avere colpito con pugni al volto la persona offesa, alla quale cagionava, per futili motivi, lesioni personali, consistite in traumi al volto, e all'arcata dentaria, da cui derivava l'indebolimento permanente dell'organo condannandolo alla pena ritenuta giustizia, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente, assegnando una provvisionale di euro 8000,00.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Mezzanotte, il quale si affida a due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appello, poiché la sentenza impugnata si è limitata a recepire le considerazioni del primo giudice, senza scrutinare criticamente le deduzioni dell'appellante con riguardo alla richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 583 co. 2 cod. pen., poiché la devitalizzazione di due incisivi, a seguito delle lesioni, non equivale alla loro avulsione e, pertanto, non potrebbe parlarsi di apprezzabile indebolimento permanente dell'organo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in primo luogo, perché formula deduzioni generiche, in palese violazione del precetto di cui all'art. 581 cod. pen; inoltre, le doglianze prospettate sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede. 2.E' generico, dunque, I primo motivo, che si produce in una generica censura alla sentenza di primo grado, laddove ha riconosciuto l'aggravante dell'art. 583, comma 2, cod. pen., sostenendone l'erroneità, ma senza indicare un motivo concreto e dettagliato per contrastare il ragionamento della sentenza impugnata.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). E questo senza considerare che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148;

Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

3. Non sfugge alla censura di inammissibilità neppure il secondo motivo, che risulta manifestamente infondato, dal momento che la decisione impugnata si è uniformata all'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticazione ai sensi dell'art. 583 n. 2 cod. pen. 4.Posto che nel caso di specie, risulta che a carico della persona offesa è stato riscontrato anche lo spostamento di due incisivi centrali dalla loro sede, e che il test di vitalità ha dato risultato negativo, va ricordato che, nella scia della richiamata linea interpretativa, si collocano le pronunce che, in tema di lesioni personali, hanno ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato (cfr. sez. 5, n. 42114 del 04/07/2011), giacchè l'indebolimento dell'organo è tale, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, quando ricorra qualsiasi alterazione dell'apparato dentario, indipendentemente dalla possibilità di applicazione di protesi (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 3.2.1989 n. 14768 rv. 182417).

5. Deve, dunque, affermarsi che, in tale prospettiva, anche lo spostamento di due incisivi rappresenta una compromissione dell'originaria integrità del sistema dentario, costituendo vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa. 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de