Sentenza — n. 6923/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce aveva ritenuto la responsabilità penale di Alfredo Monda in ordinetal ai delitti di lesioni personali e esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di Antonio Caputo. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore generale, lamentando violazione degli artt. 81, 69, 393 e 582 cod. pen, rilevando come il Tribunale avesse errato nel mettere in bilanciamento le circostanze attenuanti generiche con la continuazione, non essendo quest'ultima una circostanza aggravante, cosi di fatto escludendo del tutto l'aumento di pena per il delitto satellite.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 6923/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore generale, lamentando violazione degli artt. 81, 69, 393 e 582 cod. pen, rilevando come il Tribunale avesse errato nel mettere in bilanciamento le circostanze attenuanti generiche con la continuazione, non essendo quest'ultima una circostanza aggravante, cosi di fatto escludendo del tutto l'aumento di pena per il delitto satellite.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: MONDA ALFREDO nato a CARMIANO il 12/04/1946 avverso la sentenza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce aveva ritenuto la responsabilità penale di Alfredo Monda in ordinetal ai delitti di lesioni personali e esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di Antonio Caputo.
2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore generale, lamentando violazione degli artt. 81, 69, 393 e 582 cod. pen, rilevando come il Tribunale avesse errato nel mettere in bilanciamento le circostanze attenuanti generiche con la continuazione, non essendo quest'ultima una circostanza aggravante, cosi di fatto escludendo del tutto l'aumento di pena per il delitto satellite.
3. Va rilevato che Alfredo Monda è deceduto in data 19 aprile 2022, come risulta dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monteroni di Lecce il 24 ottobre 2022 a richiesta dell'ufficio.
4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 14/12/2022 Il Con igliere estensore Il President