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Sentenza — n. 6908/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6908/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Spoleto ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace della stessa citàà aveva dichiarato Catia Brucolini responsabile del reato di diffamazione. La ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge processuale, lamentando che l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace è stato dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini, nonostante il deposito della stessa oltre il termine di 15 giorni dopo l'emissione del provvedimento e l'omessa notifica dell'avviso di deposito all'imputato o al difensore.

Regesto Legislator

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art. 32 d.lgs. n. 274/2000; Sentenza — n. 6908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge processuale, lamentando che l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace è stato dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini, nonostante il deposito della stessa oltre il termine di 15 giorni dopo l'emissione del provvedimento e l'omessa notifica dell'avviso di deposito all'imputato o al difensore.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti domanda d'asilo tardiva termini di ricorso anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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art. 32 d.lgs. n. 274/2000
Questa Corte di legittimità ha inoltre precisato che, per le parti presenti, i trenta giorni per impugnare decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 274/2000 sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore (Sez.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Brucolini Catia, nata a Deruta il 28/1/1961 avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto del 4/5/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al giudice d'appello per il giudizio; esaminata la memoria presentata dal difensore della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Spoleto ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace della stessa citàà aveva dichiarato Catia Brucolini responsabile del reato di diffamazione.

2. La ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge processuale, lamentando che l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace è stato dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini, nonostante il deposito della stessa oltre il termine di 15 giorni dopo l'emissione del provvedimento e l'omessa notifica dell'avviso di deposito all'imputato o al difensore.

3. Il ricorso è fondato. La sentenza del Giudice di pace è stata emessa in data 20/11/2020, depositata il 16/12/2020 (dopo 26 giorni) e impugnata in data 09/03/2021, a seguito dell'avvenuta autonoma conoscenza, da parte del ricorrente, del deposito fuori termine. Il Tribunale di Spoleto ha ravvisato la tardività dell'appello in quanto, essendo presente in udienza alla lettura del dispositivo il difensore dell'imputata e avendo il Giudice di pace depositato la motivazione oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge, «il termine ultimo per l'impugnazione deve individuarsi nel 4 gennaio 2021: 30 decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza, pertanto, nel caso di specie giorni 30 decorrenti dal 5 dicembre 2020 (15 giorni dopo l'emissione della sentenza avvenuta il 20 novembre 2020) mentre l'impugnazione in questione è stata depositata in data 16 dicembre 2020».

Tale motivazione non può condividersi in quanto, come costantemente affermato da questa Corte, la sentenza depositata dal Giudice di Pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi degli artt. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett.

b) e comma secondo, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216). Questa Corte di legittimità ha inoltre precisato che, per le parti presenti, i trenta giorni per impugnare decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 274/2000 sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore (Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C., Rv. 262737). Tale circostanza non sussiste nel caso in esame poiché, nonostante la presenza del difensore della ricorrente alla lettura del dispositivo, il deposito della motivazione è avvenuto tardivamente, oltre il termine di quindici giorni dall'emissione della sentenza, e non risulta essere stato notificato o comunicato all'interessato con la conseguenza che non può essere individuato il dies a quo da cui far decorrere i termini per impugnare.

La Corte d'appello, nel dichiarare inammissibile l'appello per tardività, non ha tenuto presente tali principi e, pertanto, è incorsa nel lamentato errore di legge processuale. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Spoleto per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Spoleto per l'ulteriore corso. Roma, 22 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Mau o t Rossella Catena CA.,"".-- ./411 *-t-' -...--....--n.) tAi CORTE DI CASSAZIONE V S