Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6322/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6322/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADU ION nato il 30/03/1979 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 6322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gaetano Cirella, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.- violazione di legge, in quanto l'imputato doveva essere prosciolto per mancanza di querela. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità furto di dati imputazione di furto ricettazione ripudiazione accusa penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADU ION nato il 30/03/1979 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Con sentenza deliberata il 20/09/2019, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava Ion Radu responsabile del reato di ricettazione e lo condannava alla pena di giustizia. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Messina, con sentenza deliberata il 29/03/2021, ha riqualificato il fatto contestato nel reato di furto, confermando la pena irrogata in primo grado. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Ion Radu, attraverso il difensore Avv.

Gaetano Cirella, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.- violazione di legge, in quanto l'imputato doveva essere prosciolto per mancanza di querela. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è fondato. La persona offesa Filippo Da Campo, il 17/12/2017, ha presentato una denuncia di furto nella quale non sono ravvisabili gli estremi della querela: l'atto, denominato come "verbale di ricezione di denuncia orale", non contiene alcun riferimento al vocabolo "querela" (valorizzato, ad esempio, da Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816), né esprime in alcun modo una volontà di punizione da parte della persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità.