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Sentenza — n. 6321/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper request for evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Basso's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Basso argued the lower court failed to properly compare his defense against the victims' testimonies and ignored contradictions, while the prosecution insisted the appeal was procedurally flawed. The court rejected the appeal because it merely offered fragmented evidence without a specific critical analysis of the lower court's reasoning or a valid request for evidence re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific critical analysis of the lower court's reasoning or improperly requests a re-evaluation of evidence rather than a control on collection methods and logical coherence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific critical analysis re-evaluation of evidence logical coherence of interpretation procedural requirements minaccia credibile violazioni della legge sulle armi reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Mariano Scapicchio, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.- inosservanza dell'art.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen.- inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alle dichiarazioni delle persone offese.
art. 192 cod. proc. pen
pen.- inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASSO MAURO nato a MELFI il 05/02/1958 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni dell'Avv. Mariano Scapicchio, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 13/02/2019, il Tribunale di Melfi dichiarava Mauro Basso responsabile dei reati di minaccia grave aggravata dall'uso delle armi ai danni di Nicola Todisco e di Assunta Lufrano, nonché della contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello e veniva condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Potenza, con sentenza deliberata il 03/03/2022, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione, perché estinta per prescrizione, ha applicato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, rideterminando la pena in euro 900 di multa.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione Mauro Basso, attraverso il difensore Avv. Mariano Scapicchio, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.- inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alle dichiarazioni delle persone offese. La sentenza impugnata non opera un puntuale confronto tra quanto dedotto con il gravame e le testimonianze delle persone offese, relegando erroneamente le numerose discrasie attinenti alla dinamica del fatto come attinenti ad aspetti marginali, laddove le due testimonianze forniscono una versione diversa del fatto, nato da un rapporto conflittuale coltivato proprio dalle persone offese.

Ripercorse le testimonianze delle persone offese, il ricorso deduce che la Corte di appello ha dimostrato di essersi acriticamente adagiata su dette testimonianze, sostenendone l'attendibilità sulla base di clausole di stile, tanto più che l'alternativa ricostruzione fornita dall'imputato si presenta almeno come parimenti credibile e attendibile, con conseguente applicabilità del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente Avv. Mariano Scapicchio ha replicato alla requisitoria del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha puntualmente valutato le testimonianze delle due persone offese, rimarcando come esse, oltre ad essere intrinsecamente lineari e prive di rilevanti contraddizioni, si riscontrano e confermano reciprocamente, essendo poi del tutto coerenti e corrispondenti alla denuncia presentata. Al contrario, le doglianze del ricorrente, sottolinea il giudice di appello, risultano frutto di una lettura parcellizzata delle due testimonianze, caratterizzate da discrasie solo marginali, inidonee a infirmare il lineare compendio probatorio acquisito al processo.

Alla compiuta valutazione del giudice di appello, il ricorso contrappone, in primo luogo, apodittiche asserzioni circa la portata delle riscontrate e - ritenute dal giudice di appello - marginali discrasie: sotto questo profilo, le censure si rivelano manifestamente infondate. L'impugnazione si diffonde, riproducendone vari brani, sulle testimonianze delle persone offese, ma, in tal modo, sollecita questa Corte a un'inammissibile rivalutazione delle testimonianze stesse, sicché è sufficiente ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

Del tutto assertivo e svincolato da un lineare e specifico percorso di argomentazione critica della motivazione della sentenza impugnata (e non dei singoli dati probatori) è il riferimento al principio del ragionevole dubbio. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila