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Sentenza — n. 5998/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming factual error regarding weapon possession crimes and sentencing reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5998/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Ahmetovic and Bahtijari inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued that the First Section erred in fact by failing to reduce their sentences after absorbing certain crimes into a more serious one. The court ruled that the alleged issue concerned a legal evaluation of sentencing, not a factual error, and thus fell outside the scope of the extraordinary appeal remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; When a decision contains evaluative judgments rather than purely perceptual errors, claims of factual error are inadmissible as they constitute legal assessments excluded from the extraordinary appeal for factual error.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error judicial evaluation crime absorption sentencing reduction Code of Criminal Procedure inadmissibility porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
Propongono oggi ricorso ex art. 625 bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Propongono oggi ricorso ex art. 625 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
Si è, innanzitutto, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì
Si è anche ribadito che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv.
Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini
268981; da ultimo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC DENIS nato a LECCE il 08/07/1995 BATHARI SUAD nato a LECCE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che chiede venga dichiarata l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'Avv. MARIA TERESA SASSO insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 novembre 2021, la Prima sezione di questa Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce pronunciata nei confronti di Denis Ahmetovic e di Suad Bahtijari in relazione ai delitti di detenzione e di porto illegale di armi loro contestati al capo A della rubrica ex artt. 2 e 4 legge n. 895/1967, rigettando nel resto i ricorsi. La Prima sezione aveva ritenuto che, nel caso delle armi di cui al capo A, i delitti contestati, di porto e detenzione, risultassero assorbiti dal più grave reato di introduzione delle medesime nel territorio dello Stato. Diversamente, per le armi indicate al capo B della rubrica (ascritto al solo Ahmetovic), la Prima sezione affermava come non vi fosse spazio per analogo assorbimento.

2. Propongono oggi ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen i ricordati condannati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deducono la violazione di legge per non avere, la Corte d'appello, escluso il concorso formale fra i reati di porto di introduzione nel territorio dello Stato delle armi indicate al capo A, affermato dal Tribunale e non smentito dalla Corte di merito, limitandosi ad affermare che tale esclusione non avrebbe avuto conseguenze sulla determinazione della pena visto che il Tribunale non aveva applicato alcun aumento di pena per tali violazioni.

Il Tribunale, invece, ricorda il ricorrente, aveva ritenuto la continuazione del porto dell'arma con il delitto di introduzione della stessa nel territorio dello Stato, così, implicitamente, attribuendogli una parte della pena complessiva. L'errore di fatto della Prima sezione era, così, consistito nell'essersi limitata all'annullamento della declaratoria di responsabilità per i reati di porto e detenzione d'arma per assorbimento senza tuttavia procedere ad alcuna diminuzione della pena complessiva. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio d motivazione per non essersi, la Corte di cassazione, confrontata con il motivo dell'originario ricorso relativo alla mancata riduzione della pena a seguito dell'esclusione del concorso formale fra i reati.

In particolare, nel primo ricorso ci si era doluti - oltre a quanto argomentato nel primo motivo in ordine alla pena fissata per il capo A - anche del fatto che il primo giudice avesse effettivamente fissato per la detenzione delle armi, contestata al capo B della rubrica, un aumento per la continuazione. A proposito del quale la Cassazione aveva escluso l'assorbimento, così creando però una discrasia rispetto all'assorbimento ritenuto al capo A dell'imputazione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti nell'interesse dei condannati Ahmetovic e Bahtijari sono inammissibili.

1. Si è, innanzitutto, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.. Si è anche ribadito che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981; da ultimo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).

2. Così delimitato il giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen., se ne deduce l'evidente inammissibilità dei motivi dedotti dai ricorrenti, posto che, entrambi lamentano un preteso vizio di valutazione, della Prima sezione di questa Corte ma ancor prima dei giudici del merito, in ordine alla pluralità delle condotte contestate ai medesimi e, di conseguenza, alle pene a loro inflitte.

21. Quanto ai delitti complessivamente contestati ai capi A, la Prima sezione, dichiarato l'assorbimento delle condotte di porto e detenzione di armi in quella di introduzione nel territorio dello Stato delle stesse, non aveva adottato alcun provvedimento di riduzione della pena posto che nessuna pena risultava essere stata comminata per quei titoli. Un fatto - quello del mancato aumento di pena nel giudizio di merito - che rispondeva al vero e che non era pertanto frutto di alcun errore di fatto.La, rinnovata, pretesa della difesa di veder diminuita la pena complessiva non muove dal alcun errore di percezione della Prima sezione ma ad un giudizio, della stessa, che si ritiene errato e che, quindi, come tale, è estraneo all'ambito del vizio di fatto a cui l'art. 625 bis cod. proc. pen.

è deputato a porre rimedio. 2.2. Quanto al capo B dell'imputazione, il ricorso difetta di specificità perché, assumendo, il ricorrente, trattarsi di condotte analoghe a quelle contestate al capo A (e che si dovesse pertanto procedere al medesimo assorbimento), non ne riporta il dettaglio così da non consentire a questa Sezione di valutarne la fondatezza. Peraltro, dalla lettura della sentenza della Prima sezione non appare affatto che l'accusa, contenuta al capo B, sia stata formulata nei termini indicati nel ricorso così da non giustificare, affatto, un assorbimento analogo a quello adottato in riferimento al capo A.

Comunque, si tratterebbe di valutare l'adeguatezza del giudizio della Prima sezione sul punto — e non la commissione, da parte della stessa, di un errore percettivo — così da travalicare gli stretti limiti dell'art. 625 bis cod. proc. pen., sopra ricordati.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore de