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Ordinanza — n. 5994/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against preliminary investigation dismissal as inadmissible for substantive merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a dismissal order on substantive grounds rather than procedural nullity. The appellant argued the judge improperly addressed the crime's merits instead of just the admissibility of the report, claiming a violation of the adversarial principle. The court ruled that such substantive criticisms must be raised before the investigating judge during the chamber hearing, not via cassation, and that the dismissal order was not an abnormal act.

Regesto Legislator

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Art. 410 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against dismissal orders are inadmissible for substantive merit or motivation defects, which must be raised before the investigating judge, and dismissal orders are not abnormal acts.

Parole chiave

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preliminary investigation dismissal inadmissible appeal substantive merit review abnormal act doctrine adversarial principle violation mancata prova di parzialità mancata contestazione dei fatti accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 410 cod. proc. pen.
Con atto sottoscritto dal difensore, Tortora Maria impugna l'ordinanza emessa in data 22 marzo 2022 dal Giudjce per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stata n-(IzttaL npp3si21ame ex art. 410 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 127 comma 5 cod. proc. pen.
Tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione bensì con reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e solo nei casi di nullità ex art. 127 comma 5 cod.proc.pen.
Art. 410 bis cod. proc. pen.
Con atto sottoscritto dal difensore, Tortora Maria impugna l'ordinanza emessa in data 22 marzo 2022 dal Giudjce per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stata n-(IzttaL npp3si21ame ex art. 410 cod.
art. 410 cod. proc. pen
Con atto sottoscritto dal difensore, Tortora Maria impugna l'ordinanza emessa in data 22 marzo 2022 dal Giudjce per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stata n-(IzttaL npp3si21ame ex art. 410 cod. proc. pen.
art. 127 comma 5 cod.proc.pen
Tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione bensì con reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e solo nei casi di nullità ex art. 127 comma 5 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018
È, dunque, preclusa alla persona offesa l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione per ragioni "sostanziali" o di "merito" (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv.
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018
272932; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv.
Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021
32508 del 05/04/2018), giacché il provvedimento impugnato non è avulso dall'ordinamento processuale ed è, anzi, espressione di poteri riconosciuti al giudice (si veda sulla nozione di atto abnorme, tra le più recenti, Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 -dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA MARIA nata a SARNO il 01/01/1957 parte offesa nel procedimento c/ GALLO VELIA nata a NAPOLI il 06/01/1982 D'ORIO GIOVANNI nato a NOCERA INFERIORE il 18/05/1975 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. Kate Tassone, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore di Gallo Velia e D'Orlo Giovanni, avv. Giovanni Gigantino, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto sottoscritto dal difensore, Tortora Maria impugna l'ordinanza emessa in data 22 marzo 2022 dal Giudjce per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stata n-(IzttaL npp3si21ame ex art. 410 cod. proc. pen. e, conseguentemente, disposta l'archiviazione del procedimento a carico di Gallo Valia e Dono Giovanni, indagati per il reato di falso ideologico in atto pubblico.

2. La ricorrente denunzia abnormità del provvedimento impugnato, dopo aver premesso che lo stesso era stato emesso in seguito all'accoglimento del reclamo proposto avverso un precedente decreto di archiviazione del 5 settembre 2018. Il Tribunale del reclamo, con ordinanza del 9 ottobre 2020, aveva annullato il suddetto decreto rilevando una omissione sulle ragioni specifiche per la declaratoria di inammissibilità della opposizione proposta dalla persona offesa e il mancato rispetto del contraddittorio. La ricorrente, dopo aver riassunto i termini della decisione impugnata, deduce che il Giudice per le indagini preliminari, oltre ad aver solo apparentemente motivato, ha emesso un provvedimento "che non attiene al profilo della fondatezza della notizia di reato ma ad un aspetto diverso che è quello del merito e della sussistenza del reato in qvanto tale", che sarebbe riservato al giudice del dibattimento.

Il provvedimento contiene - secondo la ricorrente- una ricostruzione fuorviante ed apodittica, con valutazioni in ordine alla assenza di offensività riservate al giudizio di merito, invece di limitarsi a vagliare la fondatezza della notizia di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.

2. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione del procedimento in oggetto, emessa a seguito di udienza camerale fissata ex art. 410 cod. proc. pen. Tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione bensì con reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e solo nei casi di nullità ex art. 127 comma 5 cod.proc.pen. (comma 2 dell'art. 410 bis) ovvero per lesione del contraddittorio per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. È, dunque, preclusa alla persona offesa l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione per ragioni "sostanziali" o di "merito" (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371), da far valere proprio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari nell'udienza camerale, mentre è proponibile il reclamo solo per denunziare l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, violazione non ricorrente nel caso in esame.

3. La ricorrente denunzia l'abnormità del provvedimento ma in effetti ne censura il merito, deducendo vizi motivazionali. Tali rilievi esulano dall'ambito dei vizi denunziabili, in quanto si sostanziano nella denunzia di violazione del contraddittorio c.d. sostanziale, con censure sulla motivazione della ordinanza in ordine alla configurabilità del reato di falso ideologico, «trascurando che il giudice è del tutto libero di motivare il proprio convincimento, anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione» (così, in motivazione, la citata Sez. 6, 06/03/2018 n. 18847).

Proprio in ragione di tali profili non ricorre nella specie l'ipotesi dell'atto abnorme (si veda sul punto anche la citata Sez. 3 n. 32508 del 05/04/2018), giacché il provvedimento impugnato non è avulso dall'ordinamento processuale ed è, anzi, espressione di poteri riconosciuti al giudice (si veda sulla nozione di atto abnorme, tra le più recenti, Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 -dep. 24/03/2022- PMT C/ Fenucci Claudio).4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 otipbbre 2022