Sentenza — n. 5976/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARINOV IVAN nato il 23/03/1978 TCHIRAKADZE AMIRANI nato il 11/05/1979 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché conclusioni scritte nell'interesse degli imputati. I é Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 luglio 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Ivan Marinov e Amirani Tchirakadze in relazione al reato di furto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 5976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01). Tuttavia, occorre considerare che il delitto del quale si tratta si è estinto per prescrizione, in data 17 ottobre 2021, dal momento che, in assenza di cause di sospensione, è ormai decorso il termine di sette anni e mezzo derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. Ne discende che, in difetto dell'evidenza di cause riconducibili allo spettro applicativo dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARINOV IVAN nato il 23/03/1978 TCHIRAKADZE AMIRANI nato il 11/05/1979 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché conclusioni scritte nell'interesse degli imputati. I é Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 luglio 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Ivan Marinov e Amirani Tchirakadze in relazione al reato di furto.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali in relazione al mancato rilievo della nullità assoluta e insanabile derivante dalla mancata partecipazione degli imputati al processo di primo e di secondo grado, in ragione della omessa regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Al riguardo, si deduce che il difensore d'ufficio aveva rifiutato l'elezione di domicilio operata dal Marinov e dal Tchirakadze in sede di redazione del verbale di identificazione, con la conseguenza che sia l'avviso di conclusione delle indagini sia il decreto di citazione per il giudizio di primo grado erano stati notificati ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il medesimo difensore .,(4..4a.. d'ufficio, che, tuttavia, non avyrOa riuscito, nonostante i documentati tentativi di contatto, ad instaurare alcun rapporto con i due. 2.2.
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, sebbene, nell'atto redatto dalla polizia giudiziaria e denominato "verbale di denuncia-querela" sporta oralmente facesse difetto qualunque manifestazione di volontà di punizione.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché conclusioni scritte nell'interesse degli imputati. Considerato in diritto 1. Si impone, per comodità di trattazione, un esame congiunto dei due motivi di ricorso. Il primo motivo non presenta i caratteri di manifesta infondatezza, dal momento che, anzi, la doglianza andrebbe accolta alla luce dell'ormai ferma giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita persino presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Giorgieva, Rv.281315 - 01, nella scia di Sez.
U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01). Tuttavia, occorre considerare che il delitto del quale si tratta si è estinto per prescrizione, in data 17 ottobre 2021, dal momento che, in assenza di cause di sospensione, è ormai decorso il termine di sette anni e mezzo derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. Ne discende che, in difetto dell'evidenza di cause riconducibili allo spettro applicativo dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Per completezza, deve aggiungersi - con ciò andando a delibare il secondo motivo di ricorso, dal momento che il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione: Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01 - che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è razionalmente correlabile all'espressa qualificazione come denuncia-querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (si vedano i principi affermati da Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, dep. 2014, C., Rv. 258682 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato