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Sentenza — n. 5762/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming witness testimony was misinterpreted regarding private violence charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Giannotto's appeal inadmissible for manifest unfoundedness, upholding the lower court's finding of private violence. The appellant argued that witness testimonies were misinterpreted to suggest they did not witness the alleged crime, but the court found the witnesses' statements consistent with the timeline of events. Consequently, the court rejected the claim of contradictory evidence and ordered the appellant to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging misinterpretation of witness testimony is inadmissible if the record demonstrates the witnesses' statements are consistent with the established facts and the appellant merely seeks a re-evaluation of evidence not permitted at the appellate stage.

Parole chiave

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private violence charges witness testimony interpretation appeal inadmissibility manifest unfoundedness Corte di Cassazione procedural costs evidence re-evaluation minaccia

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 541 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 541 cod.
art. 541 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giannotto Giovanni, nato a San Mauro Forte il 15/01/1959 avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile Rocco Giuliano, avv. Bruno Oliva, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Nicola Viscanti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 11 febbraio 2019 del Tribunale di Matera che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Giannotto per il reato di violenza privata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa Rocco Giuliano, costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giovanni Giannotto, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in quanto contrastante con le deposizioni dei testi Giovanni Sabatella e Carmela Rainò, le cui dichiarazioni sarebbero state travisate da entrambi i giudici del merito, i quali hanno affermato, contrariamente al tenore delle deposizioni testimoniali, che il Sabatella e la Rainò non avevano assistito alla commissione del fatto per il quale si procede.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come hanno osservato i giudici del merito, dalle dichiarazioni testimoniali della Rainò, che sono state allegate al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, emerge (vedi pag. 15 del verbale di trascrizione dell'udienza del 29 ottobre 2018) che la stessa ha appreso dal marito, odierno imputato, che egli aveva incontrato poco prima Rocco Giuliano ed altre persone e, solo dopo un po' di tempo che il Giannotto e la moglie stavano parlando i cani avevano iniziato ad agitarsi, percependo la presenza di altre persone; solo allora il Giannotto aveva fatto finto di tossire e poi aveva rivolto al Giuliano la frase:

«Che cazzo mi guardi, non mi hai ancora riconosciuto? Qua ci siamo noi.». Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale sulla base delle altre deposizioni, invece, la minaccia è stata rivolta dal Giannotto al Giuliano ed ai suoi compagni in occasione del primo incontro e di conseguenza la moglie dell'imputato non ha assistito ai fatti per i quali è processo. Anche il teste Sabatella, che ha dichiarato di avere assistito solo alla interlocuzione tra il Giannotto ed il Giuliano in cui il primo rivolge al secondo la frase sopra riportata, non ha quindi assistito ai fatti per i quali è processo, collocati temporalmente in un momento anteriore a quello dell'episodio da lui riferito, che è invece avvenuto quando il Giuliano ed i suoi compagni hanno già deciso di allontanarsi in conseguenza delle minacce precedentemente ricevute.

Ne consegue che deve escludersi il travisamento e che il ricorrente mira in realtà ad una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1945,00 olt