Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5229/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows revision appeal by annulling appellate court's de plano inadmissibility decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Salerno Court of Appeal's order declaring the revision request inadmissible de plano. The appellant argued the appellate court improperly conducted a substantive merit review instead of a preliminary check for obvious unreasonableness. The court held that the lower court exceeded its authority by engaging in detailed merit assessment without contradictorial proceedings, violating established procedural principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 630, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 634 cod. proc. pen.: The preliminary examination of a revision request based on new evidence must be limited to a summary check for obvious unreasonableness, prohibiting a substantive merit assessment without contradictorial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione penale prove nuove de plano ammissibilità valutazione merito contraddittorio Corte di Cassazione procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett.
Art. 634 cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio di revisione, che, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod.
art. 494 cod. pen
463/92, irrevocabile il 12 aprile 1994, con la quale il Pretore di Vibo Valentia l'aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 494 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009
Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014
Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv.
Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE DI APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett. c), da Prostamo Nazareno in relazione alla sentenza di condanna n. 463/92, irrevocabile il 12 aprile 1994, con la quale il Pretore di Vibo Valentia l'aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen., per avere, in occasione del suo arresto, esibito agli agenti della Polizia di Stato un certificato di residenza intestato a tale Monteleone Gaetano Nazareno, del quale aveva assunto l'identità.

2. Avverso il provvedimento della Corte di appello, tramite il difensore, ricorre il condannato, che, con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 601, 629, 634 e 636 cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente rappresenta che era stato condannato per un reato commesso il 29 gennaio 1990 e che aveva presentato istanza di revisione della sentenza, allegando i documenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dai quali risultava che egli era stato detenuto dal 26 gennaio 1989 al 12 agosto 1990.

La Corte di appello, tuttavia, l'aveva dichiarata inammissibile, con procedura de plano, previa acquisizione del verbale di arresto relativo ai fatti per cui era intervenuta condanna, dal quale aveva desunto che il reato era stato consumato il 24 gennaio 1989 e «non il 29, come erroneamente riportato in sentenza». Il ricorrente contesta il ricorso alla procedura del plano, che, a suo parere, potrebbe essere utilizzata solo quando l'istanza di revisione risulti priva degli elementi espressamente previsti per essa dalla legge e non anche per valutare nel merito gli elementi di prova addotti a sostegno della richiesta.

Quanto al merito della decisione, sostiene che, da tutti gli atti, emergerebbe che il reato sarebbe stato commesso nel gennaio 1990 e che, dunque, a nulla rileverebbe che il giorno della sua consumazione sarebbe il 24 e non il 29 gennaio.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo è fondato. Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve essere limitato a una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo tale da verificare un'eventuale infondatezza «rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, Giunta, Rv. 245770;

Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779). La valutazione preliminare sull'ammissibilìtà della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve, sì, ancorarsi alla realtà del caso concreto senza prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o di inaffidabilità della prova nuova, purché, però, tali segni siano riscontrabili "ictu °culi" (Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496). Nel caso in esame, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principiì affermati da questa Corte, in quanto non si è limitata a un'astratta valutazione circa l'attitudine degli elementi addotti dall'istante a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna, ma, al contrario, ha proceduto ad approfonditi apprezzamenti di merito sulla rilevanza di tali elementi, come dimostrato, in maniera evidente, dall'attività istruttoria svolta senza iaaurare il necessario contraddittorio.

Attività e valutazioni che avrebbero dovuto essere riservati alla fase successiva. 1.2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio di revisione, che, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., dovrà svolgersi davanti alla Corte di appello di Napoli,

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appe