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Sentenza — n. 5214/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for falsification of qualification certificate due to lack of specific grounds and reasonable doubt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the qualification certificate was merely pending renewal and not definitively false, while the lower court relied on administrative records showing its expiration. The court rejected these claims because the appeal lacked specific factual details and failed to establish a reasonable doubt based on the actual evidence presented at trial.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 530 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and grounded in evidence; a reasonable doubt cannot be based on mere conjecture absent contradictory proof in the record.

Parole chiave

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inadmissible appeal reasonable doubt standard qualification certificate falsity specificity requirement procedural costs order falsificazione di marche ufficiali risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse del Pinterpe è stato proposto ricorsi per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 530 cod. proc. pen.
Al riguardo, deve ribadirsi che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod.
Art. 526 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Pinterpe è stato proposto ricorsi per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale valorizzato la documentazione allegata dalla difesa all'atto di appello senza disporre, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruttoria.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020
(Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017
È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.
Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021
272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINTERPE MARCELLO nato a SAN PIO DELLE CAMERE il 05/08/1980 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

b) le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili e condanna della parte civile al pagamento delle spese; in subordine, annullamento della sentenza impugnata anche per la quantificazione delle spese;

c) note di discussione del Comune di L'Aquila, con le quali si conclude per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 settembre 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato Marcello Pinterpe responsabile agli effetti civili per il fatto contestatogli (ossia per avere falsamente attestato, quale legale rappresentante della CIEP Lavori Impresa di Costruzioni generali, nell'ambito della partecipazione ad una gara per l'appalto di lavori pubblici, di essere in possesso dell'attestazione s.o.a. per la qualifica e l'importo previsto nella lettera di invito) e lo ha condannato al risarcimento dei danni a liquidare in sede civile.

2. Nell'interesse del Pinterpe è stato proposto ricorsi per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, sottolineando come fosse insussistente la pretesa falsità dell'attestazione, dal momento che era pendente il procedimento per il rilascio del rinnovo dell'attestazione, che era poi effettivamente intervenuto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale valorizzato la documentazione allegata dalla difesa all'atto di appello senza disporre, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruttoria.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:

a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

b) le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili e condanna della parte civile al pagamento delle spese; in subordine, annullamento della sentenza impugnata anche per la quantificazione delle spese; •c) note di discussione del Comune di L'Aquila, con le quali si conclude per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare perché investe il procedimento di formazione della piattaforma probatoria sul cui fondamento riposa la decisione assunta, è inammissibile per genericità di deduzione e manifesta infondatezza.

Da un lato, infatti, non è chiarito in ricorso quale sarebbe l'oggetto della rinnovazione istruttoria che non sarebbe stata disposta; dall'altro, se, per ipotesi (e come detto, già questa incertezza ricostruttiva della volontà impugnatoria della parte ne denuncia l'inammissibilità), la rinnovazione concernesse proprio i documenti dei quali si tratta, è appena il caso di rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale non implica la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, fermo restando che la prova richiesta deve essere rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e che l'acquisizione deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01).

Ora, la rilevanza della documentazione è evidente, posto che ha per oggetto proprio l'esistenza dell'attestazione s.o.a. che il ricorrente aveva dichiarato di possedere, presentando la domanda di partecipazione, e il contraddittorio si è certamente sviluppato, in quanto la documentazione risulta, come lo stesso ricorrente non contesta, allegata all'atto di appello.

2. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, poiché insiste genericamente (in quanto neppure deduce i dati temporali del relativo procedimento amministrativo) e assertivamente (ossia, senza indicare i dati probatori acquisiti al processo che dimostrerebbero l'assunto e smentirebbero la contraria ricostruzione fondata dalla Corte territoriale sulla documentazione acquisita) nel sostenere che l'attestazione, pur scaduta, sarebbe stata in fase di rinnovo. La Corte d'appello ha, invece, preso atto:

a) che, dagli accertamenti operati dal Comune de L'Aquila, ossia dal committente, presso l'ANAC era emerso che l'attestazione era scaduta;

b) che, nella totale assenza di documentazione di segno contrario rispetto a quella acquisita (e comprovante la scadenza dell'attestazione esistente), l'impresa non aveva prodotto atti idonei a dimostrare la richiesta di verifica triennale che, se intervenuta nei novanta giorni dalla data di scadenza dell'attestazione, avrebbe potuto determinare la permanente efficacia di quest'ultima. Al riguardo, deve ribadirsi che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04).3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 1.710,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in