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Sentenza — n. 4811/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls GIP sentence for using material error correction to impose civil party costs in plea bargain.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding civil party costs imposed via a material error correction procedure. The defendant argued this method was illegal because plea bargain sentences cannot be modified post-facto for such costs, which require specific valuation. The court agreed, ruling that since the original plea bargain omitted these costs, they cannot be added later through the error correction mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: The material error correction procedure cannot be used to impose civil party costs in a plea bargain sentence, as such costs require specific valuation and are not automatic or predetermined.

Parole chiave

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material error correction procedure civil party costs plea bargain sentencing Italian criminal procedure post-facto cost imposition spese di difesa risarcimento per errore giudiziario rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 130 c.p.p.
violazione di legge per avere il giudice procedente, senza che ciò sia consentito, fatto ricorso alla procedura della correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 130, c.p.p., per condannare la prevenuta al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita;
art. 130 cod. proc. pen
violazione di legge per avere il giudice procedente, senza che ciò sia consentito, fatto ricorso alla procedura della correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 130, c.p.p., per condannare la prevenuta al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita;

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019
(cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 13111 del 26/01/2016
Sez. 5, Sentenza n. 13111 del 26/01/2016, Rv.
Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019
130, c.p.p., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle specie sostenute dalla parte civile, Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv.
Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020
277595; Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI LUCIA nato a LAMEZIA TERME il 08/07/1974 avverso la sentenza del 21/04/2017 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lamezia Terme, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava a Gigliotti Lucia, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., in relazione ai reati fallimentari alla stessa ascritti nei capi d) ed e) dell'imputazione, la pena ritenuta di giustizia, integrando successivamente la decisione assunta con un provvedimento di correzione di errore materiale, emesso dallo stesso giudice in data 15.6.2017, con il quale la Giogliotti veniva altresì condannata al pagamento di euro 6850,00, oltre accessori di legge, in favore della costituita parte civile, a titolo di rifusione delle spese legali sostenuta da quest'ultima.

2. Avverso tale sentenza, come integrata nei termini ora indicati, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputata, lamentando:

1) violazione di legge per avere il giudice procedente, senza che ciò sia consentito, fatto ricorso alla procedura della correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 130, c.p.p., per condannare la prevenuta al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita;

2) vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta condanna della Gigliotti al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, in quanto tale condanna può essere pronunciata solo quando la parte civile abbia tempestivamente presentato domanda di rifusione delle spese sostenute, circostanza non verificatasi nel caso in esame, in cui la parte civile si è limitata a presentare istanza di sequestro conservativo.

3. Con requisitoria scritta del 20.9.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. Con memoria pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata l'avv. Antonio Rocco, difensore della parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. Con memoria di replica pervenuta sempre a mezzo di posta elettronica certificata l'avv. Rocco insiste nelle conclusioni già formulate, replicando alle osservazioni svolte dal pubblico ministero nella requisitoria scritta, oltre a chiedere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile.

4. Premesso che il ricorso deve ritenersi legittimamente proposto, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione della pena, essendo relativo a una questione, inerente la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, Rv. 278286), se ne deve rilevare la fondatezza, alla luce del primo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.

Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile esperire la procedura di correzione dell'errore materiale in caso di omessa decisione al riguardo nella sentenza di applicazione della pena concordata. Come affermato, infatti, in un condivisibile arresto di questa Sezione, è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiannento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione. (Fattispecie in cui la S.C. - essendo stata del tutto omessa la pronuncia sulle spese della parte civile - ha annullato con rinvio al giudice penale: cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 13111 del 26/01/2016, Rv. 267624, nonché sempre nel senso che non è rimediabile con il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130, c.p.p., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle specie sostenute dalla parte civile, Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595; Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833).Al riguardo non può non rilevarsi come nelle memorie depositate il difensore della parte civile non abbia svolto alcun rilievo specifico, salvo invocare in maniera assolutamente generica un precedente delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione in tema di correzione di errore materiale.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'indicato punto della decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la statuizione sulle spese di parte civile, poste a carico dell'imputata e contenute nel provvedimento di correzione di errore mat