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Sentenza — n. 4806/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and procedural grounds, upholding lower court conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals by Sergio Hudorovich and Elisa Zuliani inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants argued that the lower court misapplied recidivism laws and violated procedural rules regarding the prosecution's timing. The court rejected these claims, stating that the appeals sought an impermissible review of factual findings and sentencing discretion rather than correcting legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, 616 c.p.p.; In cassation, appeals challenging the application of recidivism or sentencing are inadmissible if they merely seek a re-evaluation of factual findings or discretionary sentencing without demonstrating logical flaws or legal errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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recidivism application procedural inadmissibility sentencing discretion judicial review limits Italian criminal procedure ricettazione imputazione di furto recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Con esso, i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 421, 423, 441 cod. proc. pen.
Art. 132, 133 cod. pen.
articolo 62-bis cod. pen
Con un quinto motivo deducono il vizio di motivazione in relazione all'articolo 62-bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Con esso, i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patala no
207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patala no).
Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa
e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori>> (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SERGIO nato a BRUNICO il 15/07/1972 ZULIANI ELISA nata a UDINE 11 13/05/1974 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE DI APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. Andrea Fratello, per i ricorrenti, che ha chiesto di accogliere i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, che aveva condannato Hudorovich Sergio e Zuliani Elisa per i reati di furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di merito, i due imputati, in concorso tra loro, si sarebbero impossessati della carta bancoposta di proprietà della signora Pitt Giuditta, prelevandola dall'armadio dove si trovava custodita, dopo essersi introdotti abusiva mente all'interno dell'abitazione della persona offesa.

I due, sempre in concorso tra loro, avrebbero indebitamente utilizzato la carta in questione, il 10 luglio 2020, per effettuare a uno sportello "posta-mat" un indebito prelievo di euro 600,00. Il solo Hudorovic, inoltre, il giorno successivo, avrebbe utilizzato la sempre stessa carta per effettuare un ulteriore prelievo di euro 600,00 presso lo sportello "posta-mat".

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di violazione cli legge. Sostengono che i giudici di merito avrebbero applicato la recidiva esclusivamente sulla base dei precedenti penali a carico degli imputati, in tal modo contraddicendo l'orientamento giurisprudenziale che non ritiene sufficiente ai fini della applicazione della recidiva la mera presenza di preg resse sentenze di condanna. 2.2.

Con un secondo motivo, articolato con particolare riferimento alla posizione di Giuliani Elisa, deducono il vizio di violazione della legge penale in relazione all'art.99, comma 4, cod. pen. Sostengono che all'imputata sarebbe stata applicata la recidiva reiterata benché in precedenza non vi fosse stata alcuna altra sentenza che avesse applicato nei suoi confronti la recidiva semplice, aggravata o pluriaggravata. 2.3. Con un terzo motivo deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli articoli 421, 423 e 441 cod. proc. iDen.

Sostengono che il Pubblico ministero avrebbe contestato la recidiva reiterata a entrambi gli imputati solo in sede di giudizio abbreviato, con palese violazione degli artt. 423 e 441 cod. proc. pen. Evidenziano che si tratta di una nullità a regime intermedio, tempestivamente contestata. 2.4. Con un quarto motivo deducono il vizio di motivazione. Sostengono che la motivazione della sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto fondata la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti. Rappresentano, in particolare, che gli unici elementi a loro carico sarebbero costituiti dalle indicazioni GPS fornite dal dispositivo montato sull'autovettura condotta dall'imputato nonché sulle indicazioni fornite dal verbalizzante Dainese, all'esito di un'attività di osservazione, controllo e pedinamento.

Sarebbero, però, elementi meramente indiziari, assolutamente insufficienti a fornire la piena prova della responsabilità degli imputati. In particolare, sarebbero insufficienti a dimostrare che i due imputati si sarebbero introdotti all'interno dell'abitazione della persona offesa per sottrarle la carta bancoposta. Al massimo, pertanto, si potrebbe ritenere integrato il reato di ricettazione, ma non certo quello di furto in abitazione. 2.5. Con un quinto motivo deducono il vizio di motivazione in relazione all'articolo 62-bis cod. pen. Lamentano l'eccessiva entità della pena applicata nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente esposto i motivi che l'avevano indotta a confermare l'applicazione agli imputati della contestata recidiva (cfr. pagina 8 della sentenza): motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La censura relativa all'applicazione della recidiva reiterata in assenza di precedenti sentenze di condanne che avessero applicato alla Zuliani la recidiva semplice, aggravata o pluriaggravata risulta inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (oltre che dallo stesso atto di appello), per come riportata nella sentenza impugnata, che la deducente abbia formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione.

La censura, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile, essendo privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 6, 7 e 8 della sentenza). In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che: dal verbale di udienza, risultava che la contestazione della recidiva era stata effettuata, in via preliminare, dal Pubblico ministero all'udienza del 10 marzo 2021, prima del provvedimento implicito di ammissione al rito speciale; la giurisprudenza ritiene che bisogna distinguere il decreto di fissazione dell'udienza dall'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato; l'abbreviato si apre solo con l'adozione dell'ordinanza di ammissione; fino all'adozione di quest'ultima non è precluso al Pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive.

Si tratta di una congrua e corretta motivazione (cfr. Sez. 2, n. 23573 del 08/07/2020, Festante, Rv. 279481; Sez. 3, Sentenza n. 14433 del 04/12/2013, Z., Rv. 259719), con la quale i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Con esso, i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patala no). Va, in particolare, ricordato che «nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori>> (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv. 241826).

Deve essere solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione in ordine al giudizio di responsabilità a carico degli imputati (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata). 1.5. Il quinto motivo è inammissibile. Il motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata).Con esso, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie. Quanto alla motivazione del diniego delle attenuanti generiche, va rilevato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes