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Sentenza — n. 4564/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro, rigettando l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dai difensori di Glenda Giglio, ha confermato l'ordinanza del 17 novembre 2021 del Tribunale collegiale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata a Glenda Giglio con ordinanza del 13 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per i delitti di concorso esterno in un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale partecipazione a detta associazione (capo 22), nonché per il concorso in diversi reati fine di trasferimento fraudolento di valori (capi 102, 104, 105, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 e 123), delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. sarebbe applicabile perché la Giglio avrebbe agito con la consapevolezza che l'associazione criminale capeggiata dal Gallo era anche volta ad agevolare alcune cosche di 'ndrangheta e precisamente le cosche Trapasso, Ferrazzo e Bagnato operanti rispettivamente a San Leonardo di Cutro, Mesoraca e Roccabernarda. In sede di udienza preliminare il Pubblico ministero ha contestato a Glenda Giglio di avere partecipato all'associazione di cui al capo 22) anche aiutando il Gallo a portare denaro contante eludendo i controlli nei varchi aeroportuali dove operava l'azienda di vigilanza ove la stessa lavorava, in particolare presso l'aeroporto di Lametia Terme, consegnandogli un pass di servizio.

Parole chiave

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favoreggiamento aiuto all'evasione di detenuti riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo complicità assistenza amministrativa fiscale internazionale crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro, rigettando l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Glenda Giglio, nata a Bari il 20/05/1980 avverso la ordinanza del 28/04/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro, rigettando l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dai difensori di Glenda Giglio, ha confermato l'ordinanza del 17 novembre 2021 del Tribunale collegiale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata a Glenda Giglio con ordinanza del 13 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per i delitti di concorso esterno in un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale partecipazione a detta associazione (capo 22), nonché per il concorso in diversi reati fine di trasferimento fraudolento di valori (capi 102, 104, 105, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 e 123), delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

In particolare, a Glenda Giglio si contesta, in sede cautelare, il concorso esterno nel reato associativo sulla base dell'aiuto da lei prestato ad Antonio Gallo, capo della predetta associazione, a bonificare le sue imprese dalle microspie eventualmente ivi collocate dall'autorità giudiziaria, e nell'avere richiesto al notaio Rocco Guglielmo di procedere alla stipula di atti notarili di cessione di quote societarie in cui era parti soggetti albanesi omettendo di dare atto che gli stessi non conoscevano la lingua italiana; in tal modo la Giglio concorreva anche nei delitti di trasferimento fraudolento di valori commessi attraverso le predette cessioni, essendo le stesse fittizie e dirette ad agevolare il riciclaggio o l'impiego di beni o utilità provenienti da altri delitti.

L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. sarebbe applicabile perché la Giglio avrebbe agito con la consapevolezza che l'associazione criminale capeggiata dal Gallo era anche volta ad agevolare alcune cosche di 'ndrangheta e precisamente le cosche Trapasso, Ferrazzo e Bagnato operanti rispettivamente a San Leonardo di Cutro, Mesoraca e Roccabernarda. In sede di udienza preliminare il Pubblico ministero ha contestato a Glenda Giglio di avere partecipato all'associazione di cui al capo 22) anche aiutando il Gallo a portare denaro contante eludendo i controlli nei varchi aeroportuali dove operava l'azienda di vigilanza ove la stessa lavorava, in particolare presso l'aeroporto di Lametia Terme, consegnandogli un pass di servizio.

Quanto alle esigenze cautelari, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale esse sono indicate in quelle di cui alla lett. c), dell'art. 274 cod. proc. pen.; il pericolo di commissione di ulteriori delitti è stato desunto dalle modalità di commissione della condotta (essersi messa a disposizione dell'associazione criminale sfruttando le sue conoscenze ed i suoi contatti e soprattutto intercedendo con il notaio Guglielmo per conto del Gallo e dell'associazione da lui capeggiata) e dalla personalità dell'imputata (che, pur essendo incensurata, aveva mostrato una particolare tendenza a delinquere concorrendo alla commissione di numerosi reati-scopo).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Glenda Giglio, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta contestualmente violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nello specifico, Glenda Giglio sostiene che il Tribunale collegiale, investito della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, si è sottratto alla propria funzione di giudice della cautela, ritenendo erroneamente che il procedimento cautelare non fosse autonomo ed incidentale rispetto al giudizio principale, mantenendo fermi i presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari che giustificavano l'applicazione della misura coercitiva.

3. Con atto del 9 novembre 2022 e pervenuto in pari data la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo stata revocata la misura cautelare personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revoca della misura coercitiva. Poiché la carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso non può pronunciarsi condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia, per