Sentenza — n. 4562/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14 giugno 2022, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco del 18 ottobre 2019, nei confronti dei ricorrenti, ha ridotto la pena inflitta ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, gli imputati erano stati condannati, in sede di giudizio abbreviato, per il furto pluriaggravato di cui al capo A) e per il tentato furto in appartamento del reato di cui al capo B), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4562/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Lamenta il PG che la Corte di appello non avrebbe considerato, nella rideterminazione della pena, la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado della pena pecuniaria. Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con riferimento alla determinazione della pena.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: ROMA ANTONINO nato a LISSONE il 31/08/1971 LICCO CALOGERO nato a RIESI il 04/08/1982 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Nicola LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 giugno 2022, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco del 18 ottobre 2019, nei confronti dei ricorrenti, ha ridotto la pena inflitta ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, gli imputati erano stati condannati, in sede di giudizio abbreviato, per il furto pluriaggravato di cui al capo A) e per il tentato furto in appartamento del reato di cui al capo B), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.2.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Lamenta il PG che la Corte di appello non avrebbe considerato, nella rideterminazione della pena, la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado della pena pecuniaria. Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con riferimento alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur essendo normativamente prevista per la fattispecie di furto l'applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria erroneamente non ha applicato la pena pecuniaria. Siffatta decisione, tuttavia non è stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero o del Procuratore generale. Conseguentemente la Corte territoriale correttamente non ha applicato nel secondo grado di giudizio la pena pecuniaria dal momento che una diversa determinazione, nel senso richiesto dal PG impugnante, avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in pejus. PQM Dichiara inammissibile il ricorso Cos