Italian Court dismisses defamation appeal due to victim's withdrawal of complaint extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the victim withdrew their complaint, extinguishing the crime. The defendant had appealed a suspended fine for defamation on social media, arguing for statutory mitigations and a different charge classification. The court ruled that the withdrawal of the complaint, accepted by the defense, legally terminated the criminal liability, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 51 cod. pen.; Art. 599 cod. pen.; Art. 594 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: The withdrawal of a complaint in a querelable offense extinguishes the crime, causing the dismissal of the appeal without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCI TIZIANO nato a TARANTO il 03/02/1984 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione NICOLA LETTIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela. Lette la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10 aprile 2022, la Corte di appello di Taranto riformava la sentenza pronunciata in data 12 maggio 2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di Ricci Tiziano in punto di pena, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di euro 800,00 di multa per avere utilizzato espressioni diffamatorie nei confronti di Fabio Millarte attraverso il social network Facebook del seguente tenore: "[..] demente (..) deve avere seri problemi di testa(..) mentecatto (..) queste persone hanno dei seri problemi mentali [..] 2.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle scriminanti di cui all'art.51 cod. pen. e 599 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art.594 cod. pen, depenalizzato. 3.In data 4 novembre 2022 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale dell'imputato, atti depositati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto.
CONSIDERATO in DIRITTO 1.La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato, trattandosi di fattispecie perseguibile a querela. Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Si richiama la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti." (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019). 2.L'epilogo decisorio rende superfluo la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 13 gennaio 2022 Il igli