Italian Court dismisses appeal against theft conviction citing inadmissibility of re-evaluating factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovane Lorenzo inadmissible, upholding his conviction for attempted burglary. The appellant argued that the lower court ignored phone records and failed to prove his presence at the scene, claiming the reasoning was merely conjectural. The court rejected these claims, ruling that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or adopt alternative fact-finding parameters in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or adopt new parameters for fact reconstruction, limiting its review to legal errors and procedural vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Giovane Lorenzo, nato a Asti, il 18/2/1993; avverso la sentenza del 22/4/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Giovane Lorenzo per il reato continuato di tentato furto in abitazione aggravato.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del Giovane. Lamenta il ricorrente l'apoditticità del ragionamento probatorio articolato dalla sentenza, posto che non sarebbe stata acquisita prova diretta del coinvolgimento dell'imputato nella consumazione dei due tentativi di furto, mentre la Corte territoriale avrebbe trascurato gli esiti dell'analisi dei tabulati telefonici, dai quali sarebbe emerso che il cellullare del Giovane aveva agganciato la cella corrispondente al quartiere nel quale risiedeva.
Meramente congetturali e prive di riscontri fattuali sarebbero poi le considerazioni svolte dal giudice dell'appello in merito alla presenza dell'imputato a bordo del veicolo visto allontanarsi dal luogo di consumazione dei reati e al mancato rinvenimento nello stesso di strumenti idonei all'effrazione necessariamente utilizzato in uno dei due episodi. Con il secondo motivo vengono denunziati ulteriori vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, la cui conferma la Corte avrebbe giustificato in maniera altrettanto apodittica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo propone una inammissibile valutazione alternativa delle risultanze valorizzate dalla Corte territoriale. Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ed infatti, in maniera tutt'altro che illogica ed attraverso una valutazione complessiva degli elementi indiziari acquisiti, il giudice dell'appello ha ritenuto che coloro che sono stati sorpresi dagli operanti a bordo del veicolo visto allontanarsi dalla scena dei due crimini vi avessero partecipato, tenuto conto della contiguità temporale tra il controllo di polizia e il secondo tentativo di furto, consumato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non già un'ora prima, bensì pochi minuti prima, come precisato in sentenza, rimasta incontestata circa l'orario dell'ultimo episodio contestato.
Né può ritenersi illogica o meramente congetturale la conclusione rassegnata dai giudici del merito in ordine al mancato rinvenimento a bordo della vettura di strumenti atti all'effrazione del catenaccio della sbarra di accesso ad una delle due abitazioni Generiche sono infine le obiezioni relative all'omessa considerazione delle risultanze dei tabulati telefonici, meramente evocate dal ricorrente.
3. Del tutto generiche sono invece le censure formulate con il secondo motivo. La Corte territoriale ha infatti ampiamente giustificato le proprie scelte sanzionatorie, valorizzando soprattutto i precedenti anche specifici dell'imputato. Motivazione con la quale il ricorso non si è in alcun modo confrontato, limitandosi a considerazioni aspecifiche e che prescindono dalle argomentazioni della Corte territoriale.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d