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Sentenza — n. 4537/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting a prohibited review of factual merit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Ambrogio Tagliarino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tagliarino argued that the lower court erred in fact-finding regarding self-defense and ignored his spontaneous statements. The court rejected this, ruling that such challenges constitute an impermissible review of the factual merit reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal challenging the factual reconstruction of events or the evaluation of evidence constitutes an inadmissible request for a review of merit, which is precluded in proceedings of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal review of merit factual reconstruction self-defense claim legality proceedings crimine di aggressione reati violenti lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 52 cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ambrogio Tagliarino, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando, in relazione alla condanna per il reato di rissa, un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desimone
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desimone, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da Tagliarino Ambrogio, nato a Piazza Armerina il 05/06/1997 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 24 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di Ambrogio Tagliarino per i delitti di rissa aggravata e lesione personale aggravata e per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2001.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ambrogio Tagliarino, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando, in relazione alla condanna per il reato di rissa, un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i Giudici del merito avrebbero errato nella ricostruzione del fatto, poiché dalla videoregistrazione dell'accaduto emergerebbe che l'imputato si sarebbe limitato a difendersi da ripetute aggressioni attuate ai suoi danni dagli altri due imputati per i quali si è proceduto separatamente, cosicché avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante della legittima difesa; neppure sarebbero state valutate le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente, pur essendo formalmente riferite ai vizi di violazione di legge e di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte di cassazione un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esse sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desimone, Rv. 207944).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend