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Sentenza — n. 4532/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4532/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4532/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del 10 dicembre 2010 del Tribunale di Treviso che aveva affermato la penale responsabilità di Fabio Major e Massimo Criscuolo per il reato di furto aggravato dalla destrezza e dalla esposizione alla pubblica fede, nonché, I. quanto al Criscuolo, dalla recidiva specifica e, quanto al Major, dalla recidiva specifica reiterata infraquinquennale e, applicate al solo Criscuolo le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante della destrezza, ha applicato anche al Major le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ha ridotto la pena per entrambi gli imputati.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 4532/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso di Massimo Criscuolo è fondato. La pena edittale è pari ad anni otto di reclusione, oltre alla multa, poiché, oltre alla aggravante della esposizione alla pubblica fede che determina un innalzamento della pena detentiva fino ad anni sei, è stata applicata anche la recidiva specifica. Non rileva che per effetto del giudizio di bilanciamento l'aumento di pena non sia stato in concreto applicato, atteso che l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude che sul calcolo del termine di prescrizione possa incidere l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

Parole chiave

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imputazione di furto reato flagrante furto di lieve entità delitto di fuga tentata rapina momento del reato

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 161 cod. pen
Il termine minimo di prescrizione è pari, quindi, ad anni otto, mentre quello massimo risulta pari, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod.
art. 133 cod. pen
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, determinata, in violazione dell'art. 133 cod.
art. 625 cod. pen
Dovendo la pena edittale di anni sei di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, conseguente all'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dal primo comma dell'art. 625 cod. pen., essere aumentata di un terzo per effetto della recidiva specifica, si perviene ad una pena detentiva edittale di anni otto.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Major Fabio, nato a Oderzo il 23/02/1963 2. Criscuolo Massimo, nato a Castellammare di Stabia il 23.07.1975 avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Massimo Criscuolo perché il reato è estinto per prescrizione e per l'inammissibilità del ricorso di Fabio Major; lette le richieste del difensore di Massimo Criscuolo, avv. Andrea Zambon, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del 10 dicembre 2010 del Tribunale di Treviso che aveva affermato la penale responsabilità di Fabio Major e Massimo Criscuolo per il reato di furto aggravato dalla destrezza e dalla esposizione alla pubblica fede, nonché, I. quanto al Criscuolo, dalla recidiva specifica e, quanto al Major, dalla recidiva specifica reiterata infraquinquennale e, applicate al solo Criscuolo le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante della destrezza, ha applicato anche al Major le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ha ridotto la pena per entrambi gli imputati.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Massimo Criscuolo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen. evidenziando che il fatto era stato commesso il 15 settembre 2008 e che, essendo stata esclusa l'aggravante della destrezza, la pena edittale era pari ad anni sei, mentre la recidiva era stata ritenuta equivalente alle attenuanti, cosicché il termine massimo di prescrizione era pari ad anni 9, considerato l'aumento della metà per la recidiva ai sensi dell'art. 161 cod. pen. Il reato doveva, pertanto, ritenersi prescritto il 14 settembre 2017. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, determinata, in violazione dell'art. 133 cod. pen., sulla base di criteri di gravità del reato non condivisibili e senza considerare la confessione resa e i motivi del furto, elementi che avrebbero imposto di fissare la pena in misura corrispondente al minimo edittale.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche Fabio Major, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un solo motivo con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. Colui che aveva assistito al delitto aveva visto il complice del Criscuolo solo per pochi istanti, mentre si trovava a bordo di un'automobile ed ad una distanza di dieci o quindici metri, e dello stesso aveva fornito una descrizione molto approssimativa. Egli neppure era stato successivamente in grado di riconoscerlo in fase di indagini.

L'autovettura con a bordo il Criscuolo ed il Major era stata fermata dalla polizia giudiziaria dopo circa dieci minuti e ad una distanza di dieci chilometri dal luogo ove era stato commesso il furto ed al suo interno non era stata rinvenuta la refurtiva. Il Criscuolo aveva ammesso la sua responsabilità senza fornire indicazioni sull'identità del complice. Sulla base di tali elementi era illogico desumere la partecipazione del Major al furto. Il tempo trascorso dal furto, pari a dieci minuti, e il mancato rinvenimento, all'interno della vettura, della cosa sottratta privavano di rilevanza probatoria la circostanza che egli fosse stato trovato a bordo dell'autovettura del Criscuolo.

Non era possibile escludere che qualcuno, in detto periodo di tempo, fosse salito o sceso dall'automobile del Criscuolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso di Fabio Major è inammissibile. Le censure del ricorrente, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte di cassazione un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esse sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desinnone, Rv. 207944).

2. Il primo motivo del ricorso di Massimo Criscuolo è fondato. La pena edittale è pari ad anni otto di reclusione, oltre alla multa, poiché, oltre alla aggravante della esposizione alla pubblica fede che determina un innalzamento della pena detentiva fino ad anni sei, è stata applicata anche la recidiva specifica. Non rileva che per effetto del giudizio di bilanciamento l'aumento di pena non sia stato in concreto applicato, atteso che l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude che sul calcolo del termine di prescrizione possa incidere l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

Neppure rileva che, dovendo trovare applicazione, in presenza di altra circostanza ad effetto speciale, l'art. 63, quarto comma, cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva sia facoltativo e non possa superare il terzo. A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 27598601).

Il limite di un terzo derivante dall'applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. Dovendo la pena edittale di anni sei di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, conseguente all'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dal primo comma dell'art. 625 cod. pen., essere aumentata di un terzo per effetto della recidiva specifica, si perviene ad una pena detentiva edittale di anni otto. Il termine minimo di prescrizione è pari, quindi, ad anni otto, mentre quello massimo risulta pari, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., ad anni dodici.

A tale proposito deve osservarsi che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490).

Deve, tuttavia, osservarsi che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato emesso in data 17 febbraio 2020, cosicché risulta maturato, tra la sentenza di primo grado del 10 dicembre 2010 e detto decreto, il termine minimo di prescrizione, non essendo intervenuti medio tempore ulteriori eventi interruttivi. Ne consegue che, in relazione alla posizione dell'imputato Massimo Criscuolo, in accoglimento del suo ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

3. La dichiarazione di prescrizione del reato a seguito di accoglimento del ricorso di Massimo Criscuolo estende i suoi effetti a Fabio Major. L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814).È ben vero che a Fabio Major è stata applicata la specifica reiterata infraquinquennale, che in astratto comporterebbe un più consistente aumento della pena edittale, ma deve anche considerarsi che essa interviene quale seconda e meno grave aggravante ad effetto speciale rispetto a quella della esposizione alla pubblica fede, cosicché l'aumento per essa applicabile è pari al massimo ad un terzo della pena di anni sei di reclusione prevista dal primo comma dell'art. 625 cod. pen. cosicché il termine minimo di prescrizione è anche per Fabio Major pari ad anni otto ed è interamente decorso.

In sostanza, la posizione di Fabio Major è, quanto alla durata del termine minimo di prescrizione, identica a quella di Massimo Criscuolo.

4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Criscuolo e, altresì, in virtù del