Cassation appeal dismissed because defendant formally withdrew appeal to secure final conviction for prison benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant formally withdrew it to ensure the finality of his conviction for prison benefits. Although the defense argued for the appeal's acceptance, the defendant's written declaration of withdrawal triggered the specific statutory ground for inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defendant formally withdraws it, thereby preventing the finality of the conviction required for the application of penitentiary benefits.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL FARKH ABDELKADER nato il 01/10/1974 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 15.1.2019 la corte di appello di Salerno riformava, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nocera, in data 16.1.209, decidendo in sede di udienza preliminare, aveva condannato El Farhk Abdlkader alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato dalla relazion di coniugio, commesso in danno della moglie Hafsi Bouchra e del nipote Hafsi Khatir e di porto illegale fuori dall'abitazione di un coltello, aggravato dal nesso teleologico, in quanto utilizzato per colpire entrambi, rispettivamente, all'addome e all'emitorace sinistro.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, articolando nove motivi di ricorso, con cui vengono dedotti violazioni di legge e vizi di motivazione, sotto diversi profili.
3. Con requisitoria scritta del 10.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Con conclusioni scritte del 23.10.2022, l'avv. Dario Masini, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. Con dichiarazione sottoscritta resa presso la casa circondariale "Antonio Caputo" di Salerno, suo luogo di detenzione, in data 19.9.2022, l'imputato ha formalmente dichiarato di rinunciare al ricorso in precedenza indicato, avendo egli interesse al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al fine di presentare istanza per la concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Si è, dunque, verificata la causa di inammissibilità dell'impugnazione espressamente prevista dall'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., che impone di dichiarare inammissibile il ricorso di cui in premessa.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così de