Cassation court dismisses appeal claiming violation of procedural rules regarding evidence renewal in bankruptcy fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Giovanni Cocozza's appeal against a second-instance judgment that convicted him of fraudulent bankruptcy. Cocozza argued the appellate court violated procedural rules by failing to renew the evidentiary hearing to re-examine the bankruptcy administrator. The court rejected this claim because the first-instance judge had already declared the crime prescribed, meaning no original evaluation of the declaratory evidence existed to be re-appraised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3-bis c.p.p.; The obligation to renew evidentiary proceedings exists only when the appellate court, upon public prosecutor's appeal against an acquittal, finds an erroneous assessment of declaratory evidence; it does not apply when the first instance judge declared the crime prescribed, as no prior evaluation of such evidence occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COCOZZA GIOVANNI PIETRO, nato a Friburgo (Svizzera), il 15 luglio 1963; avverso la sentenza del 10 gennaio 2022, emessa dalla Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 16 novembre 2022, dall'avv. Franco Mastronardi, nell'interesse del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di rappresentante legale della società Proxima s.r.I., dichiarata fallita il 30 dicembre 2010, dei reati di bancarotta documentale semplice, contestato al capo A), e bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato al capo B). Il giudice di primo grado, ritenendo di dover tener conto, ai fini del calcolo della prescrizione, anche dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 219 I. fall., dichiarava la prescrizione tanto della bancarotta semplice, quanto di quella fraudolenta. La corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, confermava la dichiarazione di prescrizione in relazione al capo A), ma condannava il ricorrente per il reato contestato al capo B).
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso il difensore dell'imputato. Articola un unico motivo d'impugnazione con il quale deduce la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe provveduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso una nuova assunzione della prova dichiarativa (l'esame del curatore) utilizzata per fondare l'accertamento di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Va premesso che nella fattispecie in esame si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base del materiale probatorio acquisito dal giudice di primo grado - ha riformato l'originaria dichiarazione di estinzione per prescrizione, giungendo ad una pronuncia di condanna. Nella sentenza di primo grado (poi riformata in appello), quindi, proprio in quanto articolata intorno alla sola valutazione del decorso del termine prescrizionale, non vi è stata alcuna (neanche implicita) valutazione di insufficienza probatoria.
Ebbene, l'obbligo di rinnovazione sussiste solo se il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado, adduce una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative. Solo in tal caso si può porre il problema di una diretta acquisizione delle fonte dichiarative (diversamente valutata) o, ove non sia imposta la rinnovazione, di una motivazione rafforzata che enuclei un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. Ove, invece, la prova dichiarativa non sia stata valutata dal primo giudice (perché, come nel caso in esame, è stata dichiarata la prescrizione del reato) non è prospettabile alcun "diverso apprezzamento delle fonti dichiarative", proprio perché difetta l'originaria valutazione del primo giudice.
Né rileva, sotto il profilo evidenziato dal ricorrente, la sola circostanza per cui le prove utilizzate (per la prima volta) dal giudice d'appello non siano state da quest'ultimo assunte, atteso che il principio di immediatezza, in sé, non trova copertura costituzionale e risulta modulabile a seconda delle necessità cognitive prospettate nel caso concreto (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de