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Sentenza — n. 3440/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARANGI LEONARDO nato a ORZINUOVI il 15/07/1970 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dol:t. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto qannullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 3440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, con l'indicata motivazione, eluso la doglianza, con la quale si era sottolineato il modesto aggravamento del dissesto, circoscritto, secondo la sentenza di primo grado, all'importo di 26.395,93 euro.

Parole chiave

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violazione semplice della LCStr circostanza attenuante sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda bancarotta fraudolenta ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARANGI LEONARDO nato a ORZINUOVI il 15/07/1970 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dol:t. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto qannullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.

Con sentenza del 3 dicembre 2021 la Corte d'appello di Brescia, salvo concedere il beneficio della non menzione e applicare le pene accessorie di cui all'art. 217, ult. comma, I. fall., ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Leonardo Marangi alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 217, primo comma, n. 2 e 4, 224 I.fall. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche «dovendosi reputare insufficiente il dato dell'incensuratezza e del tutto debole quello della reputata modesta entità dell'aggravamento del dissesto concausato».

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, con l'indicata motivazione, eluso la doglianza, con la quale si era sottolineato il modesto aggravamento del dissesto, circoscritto, secondo la sentenza di primo grado, all'importo di 26.395,93 euro.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato, dal momento che, in effetti, la Corte territoriale, investita di una doglianza con la quale si invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del modesto aggravamento del dissesto (euro 26.395,93) e dell'epoca in cui l'imputato aveva assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione, si è limitata a considerare l'argomento «debole» senza spiegare perché, ossia senza esplicitare in modo oggettivamente verificabile le ragioni del proprio convincimento e, in particolare, a fronte di quali dati «forti» il dato prospettato sarebbe recessivo.

Ne segue l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bresc