Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3427/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argument regarding contradictory statements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was manifestly unfounded and lacked specific legal arguments. The appellant argued that the appellate court incorrectly deemed contradictory statements from an accused in a separate proceeding unusable, claiming a violation of Article 238 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, noting the appellant failed to demonstrate how these statements affected the conviction for assault and that the evidence of mutual violence was sufficient regardless of the specific details of the injuries.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 238 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded and fails to specify the legal errors or facts relevant to the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded Article 238 c.p.p. contradictory statements assault conviction lack of specificity mutual violence lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 238 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
d.l. n. 137/2020
23 del d.l. n. 137/2020, conv.
L. 176/2020
con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L.
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L.
art. 582 cod. pen
Con sentenza del 3.12.2020, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 22.1.2020 dal Giudice di Pace di Palermo, con la quale Calanni Macchio Rosario era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 582 cod. pen.
art. 238 c.p
articolo 238 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALANNI MACCHIO ROSARIO nato a PALERMO 11 16/06/1978 avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO el.re- ha concluso chiedendo i ( udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.12.2020, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 22.1.2020 dal Giudice di Pace di Palermo, con la quale Calanni Macchio Rosario era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 582 cod. pen. commesso in data 27.7.2017 nei confronti di Indagati Benedetto, cagionandogli lesioni personali ritenute guaribili in giorni dieci.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'avv. Antonino Agnello, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 238 c.p.p., stante la ritenuta inutilizzabilità da parte del giudice d'appello nel presente procedimento del verbale di udienza contenente l'esame dell'Indagati, relativo al procedimento penale n. 209/2017 R.G. del Giudice di Pace e n. 204/2017 R.G.N.R., in cui lo stesso era sentito nella qualità di imputato e dal quale emergeva la contraddittorietà delle dichiarazioni rese (nel presente procedimento fa riferimento ad un pugno ricevuto dall'imputato, mentre nell'altro procedimento evidenzia di aver di aver ricevuto schiaffi); invero, per i fatti occorsi il 27 luglio del 2016 veniva instaurato altro procedimento penale nel quale Indagati Benetto risultava imputato di lesioni nei confronti dell'odierno imputato conclusosi in primo grado con la condanna dello stesso Indagati; il primo comma dell'articolo 238 c.p.p. prevede l'utilizzo senza che occorra alcun consenso delle parti di verbali di prove assunte in dibattimento ed è tale il caso in esame, essendo inapplicabili alla fattispecie le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 4 del suddetto articolo. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Tomaso Epidendio, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello, a fronte delle censura, secondo cui l'Indagati, p.o. nel presente procedimento, avrebbe reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto dichiarato nelle vesti di imputato in altro procedimento sorto per i fatti verificatisi nella stessa data del 27.7.2016, erroneamente ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in tale ultimo procedimento. La deduzione del ricorrente pecca di aspecificità, atteso che anche a voler considerare non corretta la valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Indagati nell'altro procedimento a parti invertite, in ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto esattamente rappresentare la rilevanza di tali dichiarazioni e delle modalità di produzione delle lesioni sul giudizio di riferibilità a Calanni Macchio Rosario dell' imputazione a lui mossa.

In particolare, l'imputato, al di là della valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Indagati nell'altro procedimento -costituente solo un passaggio della motivazione della sentenza impugnata finalizzato a dar conto della infondatezza delle deduzioni difensive- non si confronta affatto con il tenore della sentenza impugnata, che ha messo in risalto come non appaia decisivo l'accertamento su chi delle due parti abbia concretamente dato inizio alla lite, essendo incontestabilmente emerso che entrambe abbiano in qualche modo esercitato violenza fisica ai danni dell'altro e ciò basta alla luce del referto medico in atti a ritenere integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di lesioni contestato all'imputato.

Tanto risulta comprovato anche da quanto evidenziato dal teste Moncada Giovanni, intervenuto il momento successivo all'inizio dello scontro, che dichiarava di aver visto entrambe le parti venire alle mani e con atteggiamenti vicendevolmente aggressivi, nonché da Messina Massimiliano, che ha riferito che al momento del suo intervento entrambe le parti presentavano segni di colluttazione. In tale contesto, una eventuale difformità nella modalità di determinazione delle lesioni all'Indagati (schiaffi piuttosto che pugni), non eliderebbe quanto emerso nel corso del giudizio circa la reciproca attività lesiva delle parti, descrivendo esattamente l'imputazione le lesioni riportate dalla p.o. di cui al referto medico n. 29464/2016, guaribili in dieci giorni, e per le quali l'imputato è stato condannato 2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor