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Sentenza — n. 3421/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on attempted private violence, ruling threat of unfounded stalking report constitutes coercion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that reclassified his conduct from attempted extortion to attempted private violence. The appellant argued that threatening to report stalking did not constitute coercion, but the court held that the threat aimed to force the victim to tolerate his retention of money without delivering the phone. Consequently, the court affirmed the conviction for attempted private violence and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, 612 c.p.; The threat of filing an unfounded criminal report for stalking constitutes the coercion required for attempted private violence when intended to force the victim to tolerate an illegal retention of funds.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted private violence threat of criminal report coercion in civil matters stalking accusation retention of funds unfounded criminal threat criminal coercion minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c.p.
Art. 612 c.p.
Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birrittieri, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, diversamente qualificata, la condotta residua di tentata violenze priva, il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 612 cod.
Art. 629 c.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
art. 612 cod. pen
Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birrittieri, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, diversamente qualificata, la condotta residua di tentata violenze priva, il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 14 del 09/10/2008, Gabellini
Sez. 6, n. 32326 del 18/06/2010, Cavatton
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCAURELIO PINO MAURO nato il 25/03/1980 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo, riqualificato il fatto di cui al capo b) nel delitto di minaccia, per l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta remissione della querela. udito il difensore L'avvocato EMANUELE CALISTA si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 novembre 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, riqualificata la condotta ascritta a Pino Marco Marcaurelio dal contestato delitto di tentata estorsione in quello di tentata violenza privata, rideterminava la pena inflittagli nella misura indicata in dispositivo (dichiarando, altresì, l'estinzione dell'ulteriore delitto ascritto all'imputato, di truffa contrattuale, per l'intervenuta remissione di querela). 1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue.

Angius si era accordato, a distanza (tramite un sito internet a ciò destinato), con Marcaurelio per l'acquisto di un telefono cellulare, per il corrispettivo di euro 450. Angius aveva inviato, in due soluzioni, sulla carta posta pay indicatagli dall'imputato tutta la somma dovuta. Tardando la consegna del telefono, Angius prima e la sua fidanzata poi, avevano contattato il prevenuto per chiedere spiegazioni; questi aveva prima accampato delle scuse (l'erronea indicazione dell'indirizzo di recapito), e poi richiesto altri 150 euro; Angius e la donna aveva rifiutato e, per tutta risposta, Marcaurelio aveva minacciato di denunciarli per molestie o per stalking se avessero continuato a contattarlo per ottenere l'invio del telefono o la restituzione di quanto versato (che egli intendeva trattenere a titolo di acconto o caparra).

Tutto ciò premesso e ritenuta illecita la condotta dell'imputato, la Corte territoriale, alla luce delle dichiarazioni della stessa persona offesa - che aveva riferito che l'imputato l'aveva minacciato al fine di fargli tollerare la sua decisione, di non inviargli e di accettare il suo inadempimento contrattuale - riteneva di riqualificarla ai sensi degli artt. 56 e 610 cod. pen. (dagli originari artt. 56 e 629 cod. pen.).

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 629, 610 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in ordine al fatto che la minaccia alla persona offesa, al fine di non fargli presentare la querela, configurasse l'ipotizzato reato e lo configurasse l'invito a non contattarlo ulteriormente altrimenti avrebbe lui sporto una denuncia per stalking. Si premetteva la ricostruzione del fatto. La persona offesa, Alessandro Angius, aveva contattato l'imputato, Pino Marcaurelio, per l'acquisto a distanza di un telefono cellulare.

Angius aveva prima versato, in due rate, 450 dei 600 euro concordati, senza però inviare il saldo di 150 euro. Anzi, aveva minacciato Marcaurelio dicendogli che se non gli avesse restituito i soldi l'avrebbe denunciato ai carabinieri. Denuncia che aveva effettivamente presentato. Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di tentata estorsione perché aveva minacciato Angius affinché questi non lo denunciasse e gli il saldo di 150 euro (che il primo giudice riteneva non dovuto). La Corte aveva ritenuto, invece, la tentata violenza privata individuandola nell'invito dal Marcaurelio all'Angius di cessare dal contattarlo, altrimenti lo avrebbe denunciato per stalking.

In realtà neppure in questa seconda condotta potevano rinvenirsi gli estremi del ritenuto reato ed in particolare la coartazione fisica o morale a porre in essere una condotta non dovuta.

3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birrittieri, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, diversamente qualificata, la condotta residua di tentata violenze priva, il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto non merita accoglimento.

1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe altrimenti assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, danno luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza (Sez. 6, n. 14 del 09/10/2008, dep. 2009, Gabellini, Rv. 243185). Risulta pertanto evidente che la condotta minatoria del prevenuto - in quanto volta ad impedire alla persona offesa ed alla sua fidanzata di contattarlo ancora per ottenere la restituzione di quanto versato o la spedizione del telefono acquistato - avesse lo scopo di coartarne, in tal modo, la volontà, così da rientrare nel paradigma della violenza privata (solo tentata, non avendo raggiunto l'evento perseguito) piuttosto che in quello della mera minaccia.

2. Né può affermarsi che la mera prospettazione di una denuncia penale non concreti e non attui un intento minatorio considerando come, nel caso di specie, la denuncia fosse manifestamente infondata e del tutto strumentale all'ottenimento del risultato, almeno civilmente illecito, del trattenimento di una somma senza la consegna del bene acquistato, dovendosi, peraltro, ritenere come la somma pattuita fosse pari ai soli 450 euro versati e non ai 600 che il ricorrente pretende, essendovi sul punto un accertamento, definitivo, in fatto della Corte territoriale (che, comunque, sul punto, ha adeguatamente motivato) Una simile conclusione deve, a contrario, ricavarsi anche dal precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 32326 del 18/06/2010, Cavatton, Rv. 248091) in cui si è affermato che non integra il delitto di violenza privata la minaccia di denuncia penale proveniente da un medico del servizio pubblico e diretta a far cessare irregolarità e prassi illegittime nella raccolta del sangue del Centro di immunoematologia e trasfusione di un'azienda ospedaliera del quale sia responsabile, proprio considerando che, in quest'ultimo caso, la denuncia che sarebbe stata sporta riguardava condotte, di altri, illegittime e non era, invece, destinata a "coprire" le condotte illecite poste in essere da chi aveva prospettato la possibilità di sporgere la ricordata, strumentale, denuncia penale.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento