Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and insufficiently specific grounds raised by the defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the defendant to pay court costs. The defendant argued that the appellate court failed to address specific claims regarding social danger and the mitigating circumstance of minimal participation. The court rejected these arguments because the original appeal was too generic and did not sufficiently challenge the lower court's reasoning on the defendant's role in the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic defects of motivation or insufficiently specific allegations of law violation are inadmissible because they fail to allow the appellate court to discern the concrete grounds for the specific grievance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic grounds of appeal defect of motivation minimal participation circumstance specificity requirement social danger assessment concurso di persone furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 203 cod. pen.
Art. 235 cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 114 cod. pen., ed il difetto di motivazione per non avere la Corte riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 36 c.p.p.
Art. 37 c.p.p.
Art. 38 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 114 cod. pen
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 114 cod. pen., ed il difetto di motivazione per non avere la Corte riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
E questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex plurimis Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep.
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZIED SAKO TUNSI MOHAMED nato il 07/10/1988 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG Luigi Birritteri che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 ottobre 2021, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva ritenuto Zied Sako Tunsi Mohamed colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, consumato ai danni di un panificio sito in Alba Adriatica, in provincia di Teramo, nel quale l'imputato, ed il suo complice (la cui posizione era stata separata dalla Corte per la nullità degli atti conseguita alla mancata nomina di un interprete) erano penetrati in tempo di notte, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che la prova del concorso del prevenuto nella condotta di sottrazione dell'incasso del panificio derivava dal fatto che anch'egli era stato sorpreso, immediatamente dopo l'accaduto, in possesso di una somma di denaro in contanti del tutto compatibile con quella rubata e mostrava, sulla mano, recentissimi graffi e tagli logicamente riconducibili all'effrazione della porta a vetri del panificio.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 203 e 235 cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla disposta espulsione dell'imputato a pena espiata. Nell'atto di appello si era formulata la medesima censura, assumendo la non pericolosità sociale dell'imputato, doglianza a cui la Corte territoriale non aveva fornito risposta alcuna. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 114 cod. pen., ed il difetto di motivazione per non avere la Corte riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Era, invece, evidente come il contributo dell'imputato all'azione del complice fosse stato minimo. Anche su tale doglianza formulata in appello, la Corte distrettuale non aveva in alcun modo motivato.

3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Il primo motivo, speso sulla mancata verifica della pericolosità sociale del prevenuto, posta a fondamento della misura di sicurezza applicata, è inammissibile per la sua genericità, derivata dal fatto che il correlativo motivo di appello era stato formulato in modo aspecifico, riportando le medesime censure sia in riferimento alla recidiva sia con riguardo, appunto, alla pericolosità sociale del reo, non consentendo così, alla Corte d' appello, di discernere concretamente quale fosse la specifica doglianza in ordine al secondo aspetto. E questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex plurimis Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione.

2. Il secondo motivo, sulla configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., è parimenti inammissibile per difetto di specificità (oltre che per essere interamente versato in fatto e, anche, manifestamente infondato) in quanto non affronta le ragioni esposte dalla Corte territoriale per desumere che l'imputato avesse pienamente concorso alla condotta di sottrazione dell'incasso del panificio, quantomeno forzandone la porta a vetri d'entrata, così dovendosi escludere, in capo all'imputato, la ricorrenza dell'ipotesi della minima partecipazione al fatto.

Si è, infatti, anche di recente, ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.