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Sentenza — n. 3413/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3413/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del giorno 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Potenza, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Sara Auletta, ha confermato la pronuncia resa il 26 febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Matera aveva affermato la responsabilità della medesima imputata per il reato continuato di furto aggravato a lei contestato (avente ad oggetto numerosi biglietti gratta e vinci) e l'aveva condannata alla pena sospesa ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore di Nicola Lorusso e Isabella Pisano.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3413/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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altri capi d'accusa perseguimento penale per truffa doppia punibilità imputazione di furto falsa dichiarazione della parte prove corroboranti

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
- è stato denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo che la Corte di appello - in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AULETTA SARA nata a TRICARICO il 27/07/1988 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione, nonché l'avvocato ANGIOLO BORSÒ che, per la parte civile NICOLA LORUSSO, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese e, per la ricorrente, l'avvocato PIETRO DAMIANO MAZZOCCOLI che si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Potenza, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Sara Auletta, ha confermato la pronuncia resa il 26 febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Matera aveva affermato la responsabilità della medesima imputata per il reato continuato di furto aggravato a lei contestato (avente ad oggetto numerosi biglietti gratta e vinci) e l'aveva condannata alla pena sospesa ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore di Nicola Lorusso e Isabella Pisano.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. - è stato denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo che la Corte di appello - in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - avrebbe argomentato sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte delle persone offese Nicola Lorusso e Isabella Pisano, ritenendo inverosimile in maniera illogica la prospettazione della imputata e della sorella Rosanna Auletta e pervenendo alla statuizione di condanna sulla scorta di compendio istruttorio inidoneo, in particolare, poiché le stesse modalità di appropriazione dei gratta e vinci sarebbero del tutto inverosimili e perché si sarebbe attribuita rilevanza pure alla presunta confessione della imputata (innanzi agli offesi e alla madre del Lorusso). 2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), e segnatamente la mancata esposizione delle ragioni che hanno condotto la Corte territoriale (che avrebbe solo rinviato a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado) a disattendere gli specifici motivi di gravame relativi alla sussistenza del reato aggravato in imputazione. 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. - sono state addotte la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, resa in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che avrebbe travisato la prova, non avrebbe disatteso compiutamente quanto dedotto con i motivi di appello, in particolare perché: dalle deposizione di Nicola Lorusso, Isabella Pisano e della teste D'Eufemia non sarebbero emerse con chiarezza le modalità e le occasioni in cui avrebbe avuto luogo la condotta appropriativa che Sara Auletta avrebbe confessato né il valore delle res che ne sarebbero state oggetto; e il presunto tentativo di furto attribuito a quest'ultima il 23 settembre 2012 sarebbe frutto di un equivoco e, comunque, non consentirebbe di attribuire all'imputata condotte poste in essere per un intero anno; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con le deposizioni dei testi disinteressati Potenza, Di Leo e Bonelli nonché con quanto dichiarato dall'imputata nel corso del proprio esame e dalla sorella (la cui deposizione sarebbe logica, coerente e verosimile); ed anzi sarebbe stata la ricorrente a rivolgere due diffide ai coniugi Lorusso-Pisani per diffamazione e tentata estorsione. 2.4.

Con il quarto motivo sono state addotte la violazione della legge penale (segnatamene degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.) e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.) a cagione della mancata concessione all'imputata delle circostanze attenuanti generiche: la motivazione sarebbe carente e le circostante in discorso avrebbero dovuto essere concesse alla luce del comportamento processuale dell'Auletta e delle «dinamiche processuali» e della vicenda in sé.

3. Il ricorso è inammissibile. I primi tre motivi sono privi di specificità e hanno in realtà dedotto in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto, senza dedurre se non in maniera del tutto generica un travisamento della prova (cfr. in particolare il terzo motivo; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e compiuto un mero rimando alle censure sollevate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); e il quarto motivo, che contiene assedi del tutto generici ed anzi apodittici, non è neppure riferibile con chiarezza alla presente fattispecie.

4. Non occorre imnnorare sulla prescrizione del reato, oggetto di generica prospettazione solo in sede di discussione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495 - 01), che a fronte dell'inammissibilità del ricorso comunque non può essere qui rilevata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

5. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputata deve essere, altresì, condannato solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Nicola Lorusso che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LORUSSO NICOLA, che liquida in complessivi