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Sentenza — n. 3356/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural nullity within statutory time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged procedural nullity was not raised within the required time limits. The appellant argued that the citation notice was sent to the wrong lawyer after the original counsel's death, violating service rules. The court found that the new defense lawyer's subsequent request for a short defense period proved they were aware of the proceedings, negating the claim of absolute nullity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.: A procedural nullity must be raised or deduced within the statutory time limits; failure to do so renders the appeal inadmissible for manifest unfoundedness.

Parole chiave

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procedural nullity time limits defense counsel service of process inadmissibility appellate court criminal procedure omissione del difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
D'altra parte, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art.
Art. 180 cod. proc. pen.
integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01
pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRAVAGLIERI VITO nato a MILANO il 28/05/1975 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Andrea Venegoni, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Vito Scravaglieri alla pena di giustizia in relazione ai reati ascrittigli.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione della legge processuale penale, dal momento che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato in data successiva a quella del decesso del legale, con conseguente nullità assoluta che avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica nel rispetto del termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., anche al fine di richiedere la celebrazione dell'udienza nelle forme ordinarie.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Andrea Venegoni, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come emerge dall'esame degli atti ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto, successivamente alla notifica del decreto di citazione, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, in data 3 maggio 2022, ha chiesto alla Corte d'appello, in vista dell'udienza del successivo 6 maggio 2022 «un breve termine a difesa», evocando la possibilità di richiedere un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., attraverso il riferimento al contenuto della procura speciale della quale si dà atto nella richiesta.

Ma, indipendentemente da quest'ultimo profilo, ciò che conta è che l'intervento nel processo del nuovo difensore di fiducia rende palese che quest'ultimo fosse a conoscenza del processo, con la conseguenza che l'unico profilo che astrattamente sarebbe potuto venire in rilievo è l'esigenza del rispetto del termine minimo legale a comparire. E, tuttavia, è proprio la richiesta sopra ricordata a invocare soltanto, come detto, un breve termine a difesa. D'altra parte, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle