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Sentenza — n. 3350/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3350/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3350/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Viene in esame la sentenza emessa dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore con cui Walter Mosca è stato assolto dal reato di minaccia ai danni di Luigi La Rosa perché il fatto non sussiste. Il reato si inscrive in un contesto di litigi tra le famiglie dei Mosca e dei La Rosa, questi ultimi acquirenti della nuda proprietà di un appartamento dei genitori dell'imputato, poi interamente acquisito alla morte dei proprietari. Ed infatti, le frasi urlate dall'imputato contro la vittima, secondo l'ipotesi di reato, e sua madre fanno riferimento alla vicenda ereditaria sottostante ("Ladri!..Andatevene che vi ammazzo!" e altre frasi simili).

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3350/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Manca, in altre parole, la necessaria tessitura logica tra gli elementi di fatto derivati dall'accertamento dibattimentale, che, da un lato, dà conto della verifica svolta dal giudice sulle prove assunte e, dall'altro, costituisce la giustificazione dovuta della decisione adottata, corrispondendo all'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen. Risulta, pertanto, violato tale obbligo imprescindibile che regolamenta l'adozione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale, sia pur con diverse accezioni e con differente pregnanza, mentre la motivazione del provvedimento impugnato, come anticipato, si rivela solo apparente, sicchè il difetto motivazionale si traduce in un vizio di violazione di legge (cfr., tra le molte, Sez.

Parole chiave

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minaccia minaccia alla sicurezza pubblica prova del rischio persecuzione gravi addebiti penali promozione dell'accusa penale comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
E tale conclusione vale a ritenere l'ammissibilità del ricorso, poiché è noto che il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: MOSCA WALTER nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 16/05/1961 inoltre: LA ROSA LUIGI avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIUDICE DI PACE di SAN GIOVANNI IN FIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza emessa dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore con cui Walter Mosca è stato assolto dal reato di minaccia ai danni di Luigi La Rosa perché il fatto non sussiste. Il reato si inscrive in un contesto di litigi tra le famiglie dei Mosca e dei La Rosa, questi ultimi acquirenti della nuda proprietà di un appartamento dei genitori dell'imputato, poi interamente acquisito alla morte dei proprietari. Ed infatti, le frasi urlate dall'imputato contro la vittima, secondo l'ipotesi di reato, e sua madre fanno riferimento alla vicenda ereditaria sottostante ("Ladri!..Andatevene che vi ammazzo!" e altre frasi simili).

2. Avverso la sentenza predetta ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, formulando un unico motivo con cui denuncia motivazione manifestamente illogica e travisamento delle prove, in particolare delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla madre della persona offesa e del contenuto della querela in atti, dalle quali si evince chiaramente, a differenza di quanto sostiene la sentenza impugnata, che il destinatario delle minacce era proprio Luigi La Rosa; e non importa se sua madre ne fosse un'ulteriore desti nata ria.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali, ripercorrendo la vicenda processuale in alcuni tratti essenziali (in particolare, evidenziando la valenza assolutoria delle stesse dichiarazioni della madre della persona offesa), ha chiesto che venga confermata la decisione di assoluzione. 3.1. Il difensore della parte civile costituita, Luigi La Rosa, ha depositato memoria con cui evidenzia le ragioni di fondatezza del ricorso del pubblico ministero ed i punti essenziali del travisamento di prova contenuti nella sentenza impugnata. 3.2.

Il difensore dell'imputato ha chiesto, con memorie scritte, che sia confermata la sentenza di assoluzione. 3.3. Il PG Perla Lori, pur ritenendo condivisibili le osservazioni del ricorrente, tuttavia evidenzia che esse finiscono comunque per risolversi in censure di fatto e volte alla rivalutazione della prova, pertanto inammissibili in sede di legittimità. Pertanto conclude per l'inammissibilità del ricorso. 3.4. La parte civile ha anche depositato ulteriori note con le quali replica alle conclusioni del PG e ribadisce la fondatezza del ricorso del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per quanto sconti qualche tratto di imprecisione nel dedurre il grave travisamento della prova e la mera apparenza di motivazione, nelle quali denuncia sia incorsa la sentenza impugnata; imprecisione, che, tuttavia, appare una conseguenza inevitabile dell'assoluta mancanza di chiarezza, anche sintattica, che affligge il provvedimento del giudice di pace.

2. La struttura motivazionale della sentenza impugnata si rivela, invero, assertiva e meramente apparente; disconnessa nelle parti che la compongono; infarcita di affermazioni sottolineate anche dall'uso peculiare di punti esclamativi; caratterizzata da salti logici e da riferimenti a dati processuali non esplicitati, quasi dando per scontato che chi legge debba conoscere il contenuto degli atti procedimentali o dell'istruttoria dibattimentale; ed infine, proiettata a sostenere ad ogni costo la tesi che, dalle prove in atti, non possa esservi certezza della riferibilità della minaccia alla persona offesa quale destinataria, senza offrire realmente le ragioni argomentative che impongono un simile esito.

Manca, in altre parole, la necessaria tessitura logica tra gli elementi di fatto derivati dall'accertamento dibattimentale, che, da un lato, dà conto della verifica svolta dal giudice sulle prove assunte e, dall'altro, costituisce la giustificazione dovuta della decisione adottata, corrispondendo all'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen. Risulta, pertanto, violato tale obbligo imprescindibile che regolamenta l'adozione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale, sia pur con diverse accezioni e con differente pregnanza, mentre la motivazione del provvedimento impugnato, come anticipato, si rivela solo apparente, sicchè il difetto motivazionale si traduce in un vizio di violazione di legge (cfr., tra le molte, Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2033, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246). E tale conclusione vale a ritenere l'ammissibilità del ricorso, poiché è noto che il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett.

e) della citata norma (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 48928 del 11/7/2019, El Baji Itab, Rv. 277462; Sez. 5, n. 23043 del 23/3/2021, Ambu, Rv. 281262). Dinanzi ad una simile carenza, era abbastanza arduo proporre questioni giuridiche in modo del tutto congruo da parte del pubblico ministero, che pure ha sottolineato come la conclusione del giudice circa la mancanza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del reale destinatario delle frasi minacciose sia non corrispondente ai dati processuali, che conducono a ritenere il contrario, benchè dirette anche alla madre della vittima, presente ai fatti, oltre che illogica: la minaccia può essere diretta ad una determinata persona, ma profferita mediatamente all'indirizzo di altra.Non risultano, altresì, prese in considerazione in alcun modo tematiche relative alla credibilità o all'attendibilità delle dichiarazioni di Luigi La Rosa e della madre, né gli specifici contenuti di tali dichiarazioni, come ha stigmatizzato il ricorrente nel lamentare la mancata considerazione di tutti gli elementi processuali emersi ed il loro rapporto logico.

3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di San Giovanni in Fiore in diversa persona fisica, per il nuovo esame della vicenda. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di San Giovanni in Fi