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Sentenza — n. 3340/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3340/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vibo Valentia ha riformato la sentenza del 19 settembre 2016 del Giudice di pace di Vibo Valentia che aveva affermato la penale responsabilità di Alfonso Rotolo per il delitto di diffamazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa Salvatore Paolillo, costituitosi parte civile. In particolare, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione e, ritenuto fondato # l'appello dell'imputato, ha altresì revocato le statuizioni civili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3340/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diffamazione verdetto di colpevolezza violazione dei diritti della personalità principio accusatorio gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Paolillo Salvatore, nato a Pizzo il 24/01/1955 nel procedimento a carico di Rotolo Alfonso, nato a Pizzo il 22.10.1941 avverso la sentenza del 26/01/2021 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vibo Valentia ha riformato la sentenza del 19 settembre 2016 del Giudice di pace di Vibo Valentia che aveva affermato la penale responsabilità di Alfonso Rotolo per il delitto di diffamazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa Salvatore Paolillo, costituitosi parte civile. In particolare, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione e, ritenuto fondato # l'appello dell'imputato, ha altresì revocato le statuizioni civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Salvatore Paolillo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. Perché potesse operare la scriminante del diritto di critica era necessario che i fatti narrati fossero veri e comunque la Guardia di finanza non era competente a conoscere di illeciti disciplinari dell'avvocato, cosicché la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non era pertinente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione, in quanto dall'istruttoria era emerso che l'esposto dell'imputato era stato portato a conoscenza di più persone.

3. È pervenuto a questa Corte di cassazione il certificato di morte dell'imputato, deceduto il giorno 1 agosto 2022.

4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputa