Sentenza — n. 3333/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bissi Alessandro, nato a Piacenza il 28/05/1950, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 23/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Luigi Salice, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 3333/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento delle indicate circostanze attenuanti, alla applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bissi Alessandro, nato a Piacenza il 28/05/1950, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 23/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Luigi Salice, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, per quanto di rilevanza nella presente sede processuale, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 21/01/2020, con cui Alessandro Bissi era stato condannato a pena di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta per effetto di operazioni dolose, quale concorrente extraneus, in riferimento al fallimento della Fimsadue s.n.c., dichiarato in data 02/12/2011.
2. Alessandro Bissi ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Luigi Salice, in data 21/04/2021, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 34, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto la dott.ssa Letizia Platè, componente del Collegio della Corte di Appello che ha emesso la sentenza impugnata, era stata, quale pubblico ministero, titolare delle indagini preliminari nei confronti del gruppo societario da cui è scaturito il presente procedimento, come dimostrato dal fatto che nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi i militari della Guardia di Finanza di Piacenza che avevano svolto le indagini nell'ambito del procedimento nr. 1276/2011 R.G.N.R., di cui era stata titolare la dott.ssa Platè, e da cui aveva avuto origine il procedimento penale poi incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, territorialmente competente in riferimento al fallimento della Finnsadue s.n.c. e la Fimsadue s.r.I.; ciò integra, senza alcun dubbio, una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. pen., che la difesa non ha potuto far valere come ragione di ricusazione, posto che l'unica udienza in grado di appello si è svolta con rito in forma "cartolare" nel corso del periodo di emergenza epidemiologica, non avendo il difensore mai ricevuto alcuna comunicazione circa la composizione del Collegio di appello, ed avendo, quindi, appreso della composizione di tale Collegio solo all'esito del deposito della motivazione, non essendo tale composizione indicata neanche nel dispositivo; ne consegue che, in tale specifica situazione, la violazione dell'art. 34, comma 3, cod. proc. pen., non può che integrare una causa di nullità della sentenza; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., in quanto, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è limitata a ricopiare la motivazione del primo giudice, senza alcun vaglio critico dei motivi di gravame, per cui la motivazione, in sostanza, in quanto fondata su mere clausole di stile, è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 216, 219, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in quanto già dalla sentenza di primo grado era emerso il ruolo del tutto marginale svolto dal Bissi nella vicenda fallimentare, tanto è vero che ne è stata affermata la penale responsabilità limitatamente al capo B) dell'imputazione, quale concorrente extraneus, a fronte della originaria imputazione di amministratore di fatto e della già carente motivazione del primo giudice; la Corte di merito, senza alcun adeguato approfondimento die motivi di gravame, si è limitata ad una motivazione superficiale, nonostante le dichiarazioni testimoniali dimostrassero l'insussistenza di qualsivoglia contributo da parte del Bissi nella vicenda fallimentare e, quindi, la carenza degli elementi costitutivi del reato a lui contestato; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, comma quarto, 114, 62-bis, 133 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento delle indicate circostanze attenuanti, alla applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Alessandro Bissi è fondato e va, quindi, accolto, per le ragioni di seguito precisate. 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Dal verbale dell'udienza di appello, celebrata in data 23/12/2020 - come risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, sicuramente consultabili, data la natura processuale dell'eccezione posta a fondamento del primo motivo -, risulta che il Collegio che pronunciato la sentenza impugnata era composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Annamaria Della Libera, dott.ssa Eleonora Babudri, dott.ssa Ilaria Sanesi.
La dott.ssa Letizia Platè, quindi, non risulta affatto componente del predetto Collegio, apparendo evidente come il nome di quest'ultima, che compare al posto di quello della dott.ssa Ilaria Sanesi nell'intestazione della sentenza-documento, sia frutto di un mero errore materiale nell'intestazione del predetto documento. Atteso che il processo verbale dell'udienza del 23/12/2020 costituisce un atto pubblico fidefacente, quindi, nessun dubbio può esservi in ordine al fatto che la dott.ssa Letizia Platè non avesse in alcun modo partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.
2. Fondate, invece, appaiono le doglianze concernenti la lacunosa motivazione circa il ruolo svolto dal Bissi nella vicenda in esame, consistita nell'aver collaborato con le operazioni distrattive poste in essere da Piero Pancotti. Quest'ultimo, come emerge dalla motivazione delle sentenze di merito, agendo a mezzo di un gruppo di società capeggiate dalla Harianne Trading Ltd., società di diritto inglese, acquistava quote di maggioranza di società in crisi di liquidità, con la falsa promessa di rifinanziarle, ma in realtà svuotandole dell'attivo, che confluiva in altre società, a lui riferibili.
Per quanto riguarda, in particolare, la Fimsadue s.n.c., costituita nel 1983 ed avente come oggetto sociale la produzione di articoli in plastica e stampi, di cui il Pancotti era amministratore unico dall'aprile 2011, la Corte di merito ha ricordato ' 7 come nel novembre 2010 i soci, Carlo Tondi ed Alberto Mantovani, avessero sottoscritto una lettera di intenti con la Reference Research Europe s.r.I., società a sua volta munita di know-how nel settore plastico, con cui veniva assunto l'impegno di stipulare un contratto di joint venture per avviare una comune attività nel settore e, a tale scopo, veniva costituita la Fimsadue s.r.I., partecipata dalla Reference Research Europe s.r.l. al 60% e dal Tondi e dal Mantovani al 40%; nel successivo mese di dicembre i predetti soggetti si accordavano per la costituzione di una newco e per la cessione ad una società terza, di gradimento della Reference Research Europe s.r.I., di tutti i macchinari della Fimsadue s.n.c. per un valore non inferiore a 600.000,00 euro, nonché per la cessione, sempre ad una società terza, di gradimento della Reference Research Europe s.r.I., del magazzino della Fimsadue s.n.c. per un valore non inferiore ad euro 800.000,00, nonché per l'assunzione del personale, anche proveniente dalla Fimsadue s.n.c. e, infine, per la stipulazione, sempre con una società di gradimento della Reference Research Europe s.r.I., di un contratto di assistenza finanziaria per la liquidazione della Fimsadue s.n.c.; tale accordo veniva successivamente integrato, quanto alle modalità di liquidazione della predetta Fimsadue s.n.c., prevedendo il trasferimento alla newco di ogni nuovo ordine e delle relazioni commerciali della stessa, al fine di garantire la continuità dei rapporti.
Veniva, quindi, effettivamente costituita la Fimsadue s.r.I., i cui soci erano la Reference Research Europe s.r.l. e la Geram s.r.l. Nel gennaio 2011 Harianne Trading Ltd. emetteva una fattura nei confronti della Fimsadue s.n.c. di oltre 700.000,0 euro, avente ad oggetto prestazioni per pianificare le attività di liquidazione della predetta società, a fronte della quale la Fimsadue s.n.c. trasferiva alla emittente oltre 600.000,00 euro; subito dopo la Fimsadue s.n.c., con atto privo di data certa, concedeva alla Fimsadue s.r.I., per ventiquattro mesi, l'utilizzo di parte degli impianti, degli arredi e dei macchinari, per un corrispettivo di 50.000,00 euro mensili, prevedendo il definitivo passaggio di proprietà al termine della locazione; la Fimsadue s.r.I., a sua volta, avrebbe pagato i netti salariali ed i costi contributivi alla Finsadue s.n.c., in quanto i dipendenti avrebbero svolto attività lavorativa per conto della Fimsadue s.r.l.
Nello stesso mese di gennaio i restanti impianti della fallita erano stati ceduti a terze società, riferibili al Pancotti, con contestuale emissione di fatture mai pagate, così come non erano mai stati pagati i canoni di locazione da parte della Fimsadue s.r.I.; le società cessionarie, a loro volta, avevano ceduto gli impianti alla Reference Research Europe s.r.l. che, quindi, li aveva trasferiti alla Fimsadue s.r.I., sempre senza corresponsione dei pagamenti; inoltre, nel marzo 2011, veniva stipulato un contratto con cui Fimsadue s.n.c. sublocava a Finnsadue s.r.l. l'immobile utilizzato per le produzioni; infine, nell'aprile 2011, i soci Tondi e Mantovani cedevano al Pancotti le loro quote della Fimsadue s.n.c., pari al 90%, ed il residui 10% alla Lada s.r.I.; il Pancotti, a sua volta, assumeva la carica di amministratore e legale rappresentante della società, che veniva dichiarata fallita nel successivo mese di dicembre su ricorso di due istituti di credito.
La detta vicenda è stata inquadrata in un preciso disegno distrattivo da parte della sentenza impugnata, che ha condiviso le argomentazioni del primo giudice, sulla base delle stese dichiarazioni del Pancotti, il quale aveva delineato il suo progetto nel settore degli elicotteri, in cui aveva coinvolto la Fimsadue s.n.c. in quanto questa disponeva di una tecnologia nel settore dei polimeri e, a tale scopo, la Fimsadue s.n.c. era stata contattata tramite un mediatore incaricato dai soci Tondi e Mantovani, tale Mondo; il Bissi, insieme a tale Valeruz, aveva visitato l'azienda; all'esito di una due diligence svolta da uno studio legale era emerso che la Fimsadue s.n.c. si trovava in difficoltà di gestione e, quindi, si era deciso di costituire una nuova società, con le operazioni in precedenza indicate.
La sentenza impugnata, alle pagg. 12 e segg., ha descritto, riportando la motivazione del primo giudice, le valutazioni circa l'operatività del meccanismo distrattivo, alla luce del testimoniale acquisito durante l'istruttoria dibattimentale, ricordando come, accanto al ruolo centrale del Pancotti, fosse emerso quello del Bissi. Questi, a sua volta, aveva reso esame, dichiarando che, all'epoca dei fatti, aveva intrapreso una collaborazione con i soci della Fimsadue s.n.c., con l'incarico di riferire ai soci Tondi e Mantovani lo sviluppo del progetto; in tale contesto egli aveva fornito dei suggerimenti al Pancotti, che questi, tuttavia, non aveva seguito, per cui egli aveva cessato la sua collaborazione nel maggio-giugno 2011, senza mai collaborare con la Fimsadue s.r.I.; la sentenza ha dato atto anche che il Bissi aveva dichiarato che egli credeva nel progetto, fondato sulla ristrutturazione della s.n.c.
Il ruolo del Bissi, che si era interfacciato con le banche, era stato confermato anche dal teste Pier Mario Alliretti, broker finanziario della Fimsadue s.n.c., il quale aveva ricordato i rapporti tra il Bissi, il Pancotti ed il figlio del Tondi, nonché dalle mail acquisite, tra cui quella del 08/02/2011, con cui il Bissi suggeriva al figlio del Tondi di procedere al pagamento delle paghe ai dipendenti ed al pagamento dei fornitori strategici, ai quali avrebbe dovuto essere, a suo modo di vedere, comunicata anche la nuova composizione societaria.
Infine, è stato dato rilievo al fatto che il Tondi aveva dichiarato come egli avesse sempre considerato il Bissi quale braccio destro del Pancotti, al quale si accompagnava sempre. Sulla scorta di tale elementi la Corte di merito ha condiviso l'assunto del Tribunale, secondo cui non era da mettere in dubbio la partecipazione fattiva del Bissi che, in tal modo, aveva dimostrato la propria consapevole adesione al meccanismo distrattivo.La Corte di merito, inoltre, ha affermato come il Tribunale non avesse affatto accertato che la collaborazione tra il Bissi ed il Pancotti si fosse interrotta nella primavera del 2011, come affermato dall'imputato, né se il Pancotti seguisse o meno le direttive del Bissi, ma, tuttavia, poiché dalla costituzione della s.r.I., nel dicembre 2011, si erano verificate una serie di condotte distrattive, compiute entro l'aprile 2011, seppure il Bissi era rimasto estraneo alla gestione della s.r.I., ciò nondimeno egli era consapevole dell'intento di spoliazione, avendo partecipato sin dall'inizio all'operazione, affiancando il Pancotti.
Osserva il Collegio che la motivazione appare, all'evidenza, fortemente apodittica e tautologica. Da un lato, la sentenza impugnata non dubita che il ruolo del Bissi fosse stato quello di un consulente, il che avrebbe potuto, in teoria, ampiamente giustificare il suo affiancamento al Pancotti. Il mero dato cronologico e lo svolgimento di un'attività professionale, intuitivamente, non costituiscono prova certa della partecipazione consapevole ad un preciso disegno criminoso di stampo distrattivo, ma solo elementi di fatto a partire dai quali la Corte di merito avrebbe dovuto individuare l'ulteriore percorso logico e le prove specifiche alla luce delle quali inquadrare il predetto dato, in sé neutro, in un contributo consapevole e causalmente orientato, posto in essere dall'extraneus.
Ciò tanto più alla luce delle dichiarazioni dello stesso imputato, che avrebbero dovuto essere verificate sia in riferimento all'epoca di cessazione della sua collaborazione sia, ancor più, in riferimento alla circostanza che i suggerimenti del Bissi non sarebbero stati seguiti dal Pancotti, anche alla luce del contenuto delle mail che la Corte di merito ha menzionato, ma non ha valutato affatto sinergicamente rispetto alle altre fonti di prova, limitandosi a privilegiare il dato cronologico e la incontestata collaborazione professionale, come se tale circostanza fosse automaticamente dimostrativa della partecipazione nella condotta distrattiva ascritta al Pancotti.
Ne discende, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia che, alla luce dei principi di diritto sin qui illustrati, procederà alla nuova valutazione del materiale probatorio. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti.