Sentenza — n. 3331/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Grigoli Maria Rita, nata a Canicattì (AG), il 18/10/1964, Gulizia Paola, nata a Caltanissetta il 17/04/1991, avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emessa in data 28/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 588 cod. pen, art. 584 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 3331/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Maria Rita Grigoli e Paola Gulizia ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Calogero Meli, in data 02/03/2021, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Grigoli Maria Rita, nata a Canicattì (AG), il 18/10/1964, Gulizia Paola, nata a Caltanissetta il 17/04/1991, avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emessa in data 28/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 28/02/2020, con cui Maria Rita Grigoli e Paola Gulizia erano state condannate a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 588 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 584 cod. pen.
2. Maria Rita Grigoli e Paola Gulizia ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Calogero Meli, in data 02/03/2021, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., in quanto l'atto sottoscritto dalla persona offesa manca dei requisiti formali e sostanziali per poter individuare un atto di querela, anche alla luce dei criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è, senza dubbio fondato, in quanto il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, considerato il titolo di reato, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., risulta decorso alla data del 23/12/2020, quindi in epoca precedente la sentenza impugnata. Ne deriva, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Nel resto, il ricorso va rigettato, in quanto - come si evince anche dal verbale di s.i.t. allegato al ricorso - la persona offesa, escussa dai Carabinieri in data 15/07/2013, aveva dichiarato espressamente la propria volontà di sporgere querela contro le attuali imputate, dichiarando anche di voler essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione e, altresì, opponendosi all'emissione di decreto penale di condanna.
All'evidenza, quindi, la volontà di perseguire penalmente le autrici della condotta ai suoi danni risulta manifestata in maniera del tutto chiara ed inequivoca dalla Barone, all'esito della descrizione dei fatti, apparendo del tutto irrilevante che tale manifestazione di volontà sia stata espressa nel corpo di un verbale di s.i.t., posto che la volontà di proporre querela non richiede affatto l'inserimento della stessa in un atto formalmente qualificato, ma, piuttosto, la palese estrinsecazione della volontà in tal senso, a prescindere da ogni formale intestazione dell'atto che la contiene.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 18/11/2022 Il Consi