Sentenza — n. 3076/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vessella Luca, nato a Bracciano (RM), il 04/08/1986, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 19/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato Michela Pentené, sostituto processuale dell'avv.to Maurizio Filiacci, difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to Piergiorgio Manca, difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 06/09/2018, con cui Luca Vessella era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. proc. pen, art. 99 cod. proc. pen, art. 393 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3076/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla ritenuta insussistenza della provocazione ed al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vessella Luca, nato a Bracciano (RM), il 04/08/1986, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 19/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato Michela Pentené, sostituto processuale dell'avv.to Maurizio Filiacci, difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to Piergiorgio Manca, difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 06/09/2018, con cui Luca Vessella era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui:
a) agli artt.110, 605 cod. pen.; b) 110, 612, comma secondo, cod. pen.; c) 110, 582, 585 cod. pen.,. in Vignanello il 23/01/2017, con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
2. Luca Vessella ricorre a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Pier Giorgio Manca, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 605, 582 e 583 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla contraddittoria e carente motivazione circa l'attendibilità delle persone offese, alla luce delle notevoli divergenze tra le stesse; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 393 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla omessa motivazione circa la qualificazione del fatto, avendo l'imputato agito nella convinzione che le persone offese fossero gli autori del furto di attrezzi agricoli; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 n. 2 e 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla ritenuta insussistenza della provocazione ed al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla motivazione circa la ritenuta sussistenza della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Luca Vessella è inammissibile. La motivazione della sentenza si fonda sulla concorde deposizione delle persone offese, Walter Bambini e Giampiero Treppini, il cui racconto risulta confermato da Patrizia Treppini, raggiunta da una telefonata immediatamente dopo i fatti, e dal maresciallo dei Carabinieri Vitiello che, in sede di denuncia, aveva confermato la presenza di i~se sulle predette persone offese. Lo stesso Vessella ed il coimputato Mulacic, inoltre, non hanno smentito l'incontro con il Bambini ed il Treppini, negandone, però, l'esito aggressivo, mentre il teste della difesa, Francesco Vessella, aveva dichiarato di aver visto le persone offese allontanarsi in auto la sera dei fatti, udendo che il Bambini riferiva al Trepini di non essere autore del furto.
Alla luce del predetto testimoniale la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto credibile la versione delle persone offese, tenuto conto anche del certificato medico, nonché del tutto irrilevanti ed ininfluenti le divergenze marginali tra le deposizioni delle persone offese, peraltro garanzia di genuinità dei racconti. Al contrario, la Corte territoriale ha evidenziato la concordanza del narrato delle persone offese sugli elementi essenziali della vicenda, quale il contatto telefonico tra le parti - peraltro ammesso anche dall'imputato e dal Mulacic, oltre che riscontrato dall'esame dei cellulari.
Rispetto a tale accurata motivazione, del tutto immune da aporie logiche, il primo motivo di ricorso appare reiterativo dei motivi di gravame, insistendo sulla valutazione dell'apporto probatorio del narrato delle persone offese operato dalla Corte di merito, il che si traduce, inesorabilmente, in un travalicamento palese del perimetro del giudizio di legittimità. Quanto alla qualificazione della condotta - consistita in aggressione fisica in danno dei presunti autori del furto dei macchinari, gravemente minacciati ed anche sottoposti a privazione della libertà personale - va ricordato come la violenza o la minaccia di cui all'art. 393 cod. pen. per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice, non può, in ogni caso, eccedere macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità, come verificatosi nel caso in esame (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, Pisano, Rv. 258985;
Sez. 5, n. 13162 del 01/10/1999, Rotondo, Rv. 214974). Anche sotto altro aspetto, poi, si apprezza la diversità delle fattispecie ascritte agli imputati e quella di cui all'art. 393 cod. pen., posto che l'autore della condotta deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; quindi, allorché il diritto rivendicato non coincida con il bene della vita conseguito attraverso la condotta arbitraria, questa Corte regolatrice ha sempre, pacificamente, escluso la configurabilità del diritto di ragion fattasi, venendo meno la necessaria corrispondenza tra la pretesa e l'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 5, n. 10133 del 05/02/2018, Rossetti, Rv. 272672;
Sez. 2, n. 46288 el 28/06/2016, Musa ed altro, Rv. 268362); nel caso di specie la condotta è consistita addirittura nella privazione della libertà personale delle persone offese, attraverso una assoluto crescendo di violenze, risultando del tutto evidente come tale tipologia di condotta non avrebbe mai potuto essere prevista in sede di tutela giurisdizionale. Anche in riferimento alla circostanza attenuante delle provocazione, la Corte di merito ha evidenziato l'assoluta sproporzione tra la condotta ed il fatto ingiusto altrui, consistente in un furto di macchinari, peraltro unilateralmente attribuito alle perone offese dal Vessella.
La recidiva è stata correttamente motivata ritenendo che le gravissime modalità dei fatti manifestano l'influsso criminogeno del precedente specifico, ancorché risalente, dimostrando l'accresciuta pericolosità dell'agente. Peraltro, i motivi di ricorso su tali aspetti risultano del tutto generici. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Giampiero Treppini, che liquida in euro 3.150,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 3.150,00 oltre accessori di legge.