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Sentenza — n. 3074/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3074/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3074/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, avverso la sentenza del Giudice di pace di Mantova emessa in data 23/06/2020 nel processo nei confronti di Marku Fran, nato in Albania il 23/02/1979 e di Marku Raimonda, nata in Albania il 02/09/1986; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per il giudizio.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Mantova dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fran Marku e di Raimonda Marku per essere il reato estinto per remissione di querela.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. pen; Sentenza — n. 3074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa degli imputati, in persona dell'avv.to Aldo Pisani, ha inviato conclusioni scritte, con le quali si chiede l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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lesioni personali tentata lesione personale semplice trauma alla mano peggioramento di uno stato anteriore abbandono per lesioni personali delitto contro la persona

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. pen
Dalla formulazione dell'imputazione emerge con chiarezza la dinamica del fatto e la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, ai sensi dell'art. 585 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, avverso la sentenza del Giudice di pace di Mantova emessa in data 23/06/2020 nel processo nei confronti di Marku Fran, nato in Albania il 23/02/1979 e di Marku Raimonda, nata in Albania il 02/09/1986; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per il giudizio.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Mantova dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fran Marku e di Raimonda Marku per essere il reato estinto per remissione di querela.

2. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre, in data 01/10/2020 deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto il reato di lesioni personali ascritto in concorso agli imputati è aggravato dall'essere stato commesso da più persone riunite, come tale non perseguibile a querela.

3. La difesa degli imputati, in persona dell'avv.to Aldo Pisani, ha inviato conclusioni scritte, con le quali si chiede l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale è fondato. Dalla formulazione dell'imputazione emerge con chiarezza la dinamica del fatto e la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, ai sensi dell'art. 585 cod. pen., posto che la condotta degli imputati viene descritta come contestualmente posta in essere, nel medesimo contesto temporale, ai danni della persona offesa Bimaljeet Kaur, con conseguente verificazione di lesioni personali dichiarate guaribili in giorni sette, s.c. Tale contestazione, peraltro, radica la competenza del Tribunale in composizione monocratica, essendo la competenza del Giudice di pace limitata ai casi di lesioni personali perseguibili a querela di parte, laddove la contestata circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. pen., determina la procedibilità di ufficio del reato.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 06/10/2022 Il Consigliere estensor