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Sentenza — n. 3073/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3073/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fabbri Nicolas, nato a Faenza (RA), il 20/06/1992, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 28/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza per essere il reato estinto per prescrizione.RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 15/10/2015, con cui Nicolas Fabbri era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in Modigliana, il 27/03/2011.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3073/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né alcuno specifico argomento è stato adottato in sede di gravame in relazione alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, sollecitate sulla base delle stesse argomentazioni poste a fondamento della presunta ed indimostrata provocazione, con conseguente genericità del gravame anche sotto tale profilo. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La natura delle questioni trattate consente la redazione in forma semplificata della motivazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione censura formulata in modo carente censura dell'accertamento dei fatti censure procedurali ricorso di annullamento procedura di moderazione

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fabbri Nicolas, nato a Faenza (RA), il 20/06/1992, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 28/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza per essere il reato estinto per prescrizione.RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 15/10/2015, con cui Nicolas Fabbri era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in Modigliana, il 27/03/2011.

2. Nicolas Fabbri ricorre, in data 09/11/2020, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Bruno Salernitano, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto il gravame non era affatto generico, avendo contestato la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata ed avendo contestato la qualificazione giuridica dello stesso, oltre ad aver contestato la motivazione con la quale erano state negate le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Nicolas Fabbri è inammissibile. Come si evince dall'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, la difesa deduceva una diversa ricostruzione del fatto, secondo cui, del tutto apoditticamente, la persona offesa non si sarebbe trovata nella impossibilità di superare la vettura dell'imputato, con insussistenza del reato. La sentenza di primo grado, al contrario, aveva accertato - sulla scorta di plurime fonti dichiarative - che il Fabbri aveva superato la vettura della Colombari ed aveva poi arrestato il veicolo sulla ristretta carreggiata, impedendo, in tal modo, alla persona offesa di allontanarsi, avendo ella la strada del tutto ostruita.

Con tale compendio probatorio la difesa, nell'atto di appello, ha omesso del tutto di confrontarsi, risultando del tutto fondata la considerazione della Corte territoriale, secondo cui l'appello era del tutto generico ed avulso dal caso concreto, oltre che fondato su questioni già puntualmente risolte dal primo giudice e, come tale, aspecifico. Quanto alla circostanza attenuante della provocazione - pure posta a fondamento del gravame - la Corte di appello ha sottolineato come non appare neanche chiarito in cosa fosse consistita la condotta della persona offesa, che - a dire dell'imputato - guidava a bassissima velocità, posto che la circostanza che il Fabbri avesse potuto superare la vettura della Colombari dimostra come egli avesse deliberatamente scelto di fermarsi, laddove avrebbe potuto proseguire la marcia; ciò senza contare che i testi presenti all'interno della vettura del Fabbri avevano concordato sulla circostanza che il predetto, quella sera, si fosse innervosito per la guida della ragazza, alla quale, non a caso, aveva poi chiesto scusa.

Né alcuno specifico argomento è stato adottato in sede di gravame in relazione alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, sollecitate sulla base delle stesse argomentazioni poste a fondamento della presunta ed indimostrata provocazione, con conseguente genericità del gravame anche sotto tale profilo. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La natura delle questioni trattate consente la redazione in forma semplificata della motivazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 06/10/2022 Il C