Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2267/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2267/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trento, in qualità di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata ad Ardito Paolo la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere, contestato al capo A), e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per come contestati ai capi B), H) e L), annullando contestualmente il predetto provvedimento limitatamente ad alcuni dei fatti di bancarotta patrimoniale indicati negli stessi capi B) e H). In particolare l'Ardito è accusato di essere capo, promotore ed organizzazione di un sodalizio criminale dedito alla sistematica depredazione di società in crisi all'uopo acquisite e spogliate dei propri asset in favore di altri enti controllati dall'associazione attraverso condotte distrattive di vario genere ed alla realizzazione di reati tributari, in larga parte già oggetto di contestazione all'indagato nell'ambito di altro procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Trento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 27 c.p, art. 299 c.p; Sentenza — n. 2267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Aggiunge poi che analoghe considerazioni dovrebbero esser svolte con riferimento al reato associativo, la cui consumazione, essendo stato provato esclusivamente sulla base della realizzazione dei reati fine, coinciderebbe con quella di questi ultimi. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Preliminarmente deve darsi atto che il 2 dicembre 2022 il difensore dell'indagato ha trasmesso l'ordinanza ex art. 299 c.p.p. del 18 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trento ha disposto la revoca della misura applicata al ricorrente ritenendo la cessazione delle esigenze cautelari.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico dei pagamenti bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa inchiesta per frode fiscale reato economico frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 27 c.p
del Tribunale di Perugia, contestualmente dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., anche in riferimento a due episodi di autoriciclaggio.
art. 299 c.p
Preliminarmente deve darsi atto che il 2 dicembre 2022 il difensore dell'indagato ha trasmesso l'ordinanza ex art. 299 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ardito Paolo, nato a Roma il 10/4/1965; avverso l'ordinanza del 4/5/2022 del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Nicola Lettieri, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trento, in qualità di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata ad Ardito Paolo la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere, contestato al capo A), e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per come contestati ai capi B), H) e L), annullando contestualmente il predetto provvedimento limitatamente ad alcuni dei fatti di bancarotta patrimoniale indicati negli stessi capi B) e H). In particolare l'Ardito è accusato di essere capo, promotore ed organizzazione di un sodalizio criminale dedito alla sistematica depredazione di società in crisi all'uopo acquisite e spogliate dei propri asset in favore di altri enti controllati dall'associazione attraverso condotte distrattive di vario genere ed alla realizzazione di reati tributari, in larga parte già oggetto di contestazione all'indagato nell'ambito di altro procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Trento.

Originariamente all'Ardito era stata applicata la misura della custodia in carcere dal G.i.p. del Tribunale di Perugia, contestualmente dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., anche in riferimento a due episodi di autoriciclaggio. Misura poi sostituita con quella in opera dal G.i.p. di Trento, che, nel riemettere il titolo cautelare, non lo confermava anche per tali ultime incolpazioni, ritenendo insussistenti in relazione alle medesime le esigenze cautelari.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria con riferimento ai delitti di autoriciclaggio di cui ai capi J) e K), nonostante il Giudice del riesame abbia escluso, in riforma dell'ordinanza impugnata, la sussistenza dei reati presupposti di bancarotta di cui ai capi B) e H) n.1. Nello specifico il ricorrente lamenta che il Tribunale, avendo annullato l'ordinanza con riferimento alle operazioni di affitto di un ramo d'azienda della I&T Servizi contestata al capo B) ed alla cessione dell'azienda di Firm Web Service contestata invece al capo H) n. 1, avrebbe di conseguenza implicitamente escluso la sussistenza dei delitti di autoriciclaggio di cui tali operazioni costituivano il presupposto.

Ciò avrebbe altresì delle ricadute anche sulla sussistenza dei gravi indizi del reato associativo contestato al capo A), ritenuta dal Tribunale anche in riferimento alla asserita consumazione dei suddetti reati. Il ricorrente lamenta, poi, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza laddove, nell'affermare la sussistenza del pericolo di recidivanza, il Tribunale avrebbe fatto riferimento anche a tali reati, nonostante l'ordinanza genetica non avesse espressamente applicato in riferimento agli stessi alcuna misura proprio in ragione dell'accertata insussistenza di esigenze cautelari e non avendo conseguentemente i medesimi costituito oggetto di devoluzione con l'istanza di riesame. 2.2.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole che il Tribunale per il riesame non avrebbe risposto alla precisa censura con la quale si denunciava l'insussistenza di elementi idonei ad attribuire all'Ardito la qualifica di amministratore di fatto delle società fallite con conseguente insussistenza nei suoi confronti dei gravi indizi dei reati di bancarotta contestati ai capi B), H) e L). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso vengono nuovamente denunciati violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato associativo contestato al capo A).

In tal senso lamenta che i giudici del riesame, pur avendo preso atto della mancanza di una prova certa della conclusione di un pactum sceleris, avrebbe comunque ritenuto dimostrata l'esistenza dell'associazione sulla base della mera consumazione dei reati fine. 2.4. Gli stessi vizi vengono dedotti anche con il quarto motivo in merito alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata. In particolare il ricorrente si duole che il Tribunale non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali, nonostante la riconosciuta risalenza dei reati fine, commessi tra il 2015 e il 2017, dovrebbero comunque ritenersi tuttora sussistenti le esigenze cautelari.

Aggiunge poi che analoghe considerazioni dovrebbero esser svolte con riferimento al reato associativo, la cui consumazione, essendo stato provato esclusivamente sulla base della realizzazione dei reati fine, coinciderebbe con quella di questi ultimi. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Preliminarmente deve darsi atto che il 2 dicembre 2022 il difensore dell'indagato ha trasmesso l'ordinanza ex art. 299 c.p.p. del 18 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trento ha disposto la revoca della misura applicata al ricorrente ritenendo la cessazione delle esigenze cautelari.

2. Conseguentemente il ricorso deve ritenersi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, il che nel caso di specie non è avvenuto (ex multis Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002; Sez. 6, Sentenza n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 27431). Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, che dunque non può ritenersi soccombente, alla relativa declaratoria non consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento o di una somma in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri