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Ordinanza — n. 2264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A seguito della segnalazione della cancelleria in data 24 ottobre 2022, in relazione alla sentenza indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale. In data 21 ottobre 2022 la Sezione Quinta penale decideva in ordine al ricorso proposto da Tassotti accogliendolo parzialmente, con il seguente dispositivo: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al furto tentato di cui al capo 22) e annulla con rinvio la medesima sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso».

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale. In data 21 ottobre 2022 la Sezione Quinta penale decideva in ordine al ricorso proposto da Tassotti accogliendolo parzialmente, con il seguente dispositivo: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al furto tentato di cui al capo 22) e annulla con rinvio la medesima sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso».

Parole chiave

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prove tardive ritardo del ministero pubblico notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro durata eccessiva del procedimento osservanza dei termini
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 2832/2022 del 21/10/2022, R.G.N. 1976/22, sul ricorso di: TASSOTTI MASSIMO AMEDEO GIOVANNI nato il 25/06/1955 visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della segnalazione della cancelleria in data 24 ottobre 2022, in relazione alla sentenza indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale. In data 21 ottobre 2022 la Sezione Quinta penale decideva in ordine al ricorso proposto da Tassotti accogliendolo parzialmente, con il seguente dispositivo: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al furto tentato di cui al capo 22) e annulla con rinvio la medesima sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso».

2. E' di tutta evidenza che nel dispositivo predetto non sia stata indicata la Corte di appello per il giudizio di rinvio, come previsto dagli artt. 623, comma 1, lett. c), e 625, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto, vertendosi in tema di palese errore materiale, deve procedersi alla correzione dello stesso, dovendosi integrare il predetto dispositivo con l'individuazione dell'autorità giudiziaria da individuarsi in altra sezione della Corte di appello di Torino.

3. La cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti. P,Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale compiuto nel dispositivo della sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022 nei confronti di Tassotti Massimo Amedeo Giovanni, nel senso che il rinvio va disposto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso. Così decis