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Sentenza — n. 2255/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENATI PIETRO nato a MELZO il 22/04/1948 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, la quale ha chiesto concludersi per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, con cui Pietro Penati era stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte d'appello di Brescia, con provvedimento indicato in epigrafe, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione, altresì riducendo la durata delle pene accessorie alla medesima durata della pena principale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato conclusioni scritte, in cui si ribadiscono, in particolare, le censure relative ai vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del dolo generico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico errore contabile istruzione penale per appropriazione indebita lotta contro la frode
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENATI PIETRO nato a MELZO il 22/04/1948 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, la quale ha chiesto concludersi per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, con cui Pietro Penati era stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte d'appello di Brescia, con provvedimento indicato in epigrafe, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione, altresì riducendo la durata delle pene accessorie alla medesima durata della pena principale.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'Avv. Ennio Buffoli. Il ricorso è affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen, col quale si censura violazione di legge, in relazione agli artt. 216 e 217 I. fall., e vizio di motivazione, con riferimento all'elemento soggettivo del contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale. A parere della difesa, la Corte territoriale non avrebbe minimamente approfondito il profilo della mancata consapevolezza, in capo al Penati, della irregolare tenuta delle scritture contabili (affidata, secondo la ricostruzione già prospettata dall'odierno ricorrente con l'atto d'appello, al consulente contabile occulto Paolo Zinni) e la conseguente mancata consapevolezza di rendere, con ciò stesso, impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa.

Avendo l'imputato delegato alla persona di fiducia e consulente contabile Paolo Zinni la gestione contabile dell'impresa, egli non avrebbe avuto contezza delle manovre di occultamento contabile perpetrate da quest'ultimo. L'invocata riqualificazione del reato ascritto in quello di bancarotta documentale semplice sarebbe stata disattesa dalla Corte territoriale sulla base di una motivazione del tutto insufficiente a dar prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato conclusioni scritte, in cui si ribadiscono, in particolare, le censure relative ai vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del dolo generico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso è privo di specificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dai Giudici d'appello, i quali hanno fornito una persuasiva spiegazione della sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, illustrando come la prova del dolo sia stata tratta da dati probatori (tra cui le diverse testimonianze del curatore, del commercialista e di alcuni dipendenti della società), non contraddetti da alcuna deduzione in positivo da parte del ricorrente, che confermano il suo ruolo effettivo di amministratore effettivo della società.

In quanto tale, gravava sull'imputato, e non su altri, l'obbligo di regolare tenuta dei libri contabili e della più generale documentazione sociale. I Giudici di merito hanno altresì chiarito che il conferimento di incarico di consulente da parte del Penati allo Zinni non poteva certo esimere il primo dalla responsabilità della conservazione e corretta tenuta della contabilità. Il percorso logico che ha portato la Corte territoriale a ritenere non provato che l'imputato fosse un soggetto privo di poteri gestori nel contesto della società appare immune da vizi di motivazione.

Ciò posto, diviene irrilevante il rilievo difensivo, posto dalla difesa in chiusura dell'atto di ricorso, che insiste sulla mancata dimostrazione del dolo specifico in ordine alla condotta di occultamento di libri contrabili. Come statuito da questa Corte, infatti, «in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753 - 01).

3. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso; alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.