Cassation Court annuls provision for provisional payment to non-party victim, dismissing other appeals against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeals filed by Francesco and Giovanni Nutile against the Milan Court of Appeal's confirmation of their convictions for assault and threats. While the appeals regarding the conviction itself and the lack of evidence were dismissed due to the lower court's sufficient reasoning by reference, the Court found a procedural flaw in the order for a provisional payment. Specifically, the judgment imposed a fine on Giovanni Nutile in favor of Anna Giordano, who had never formally constituted herself as a civil party in the proceedings. The Court ruled that the request for a civil party status is an indispensable procedural prerequisite for awarding such a payment, rendering the specific order against Giovanni abnormally flawed and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 539, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: The request for civil party status is an indispensable procedural prerequisite for the award of a provisional payment; a judgment ordering such payment in favor of a person who never constituted themselves as a civil party is abnormally flawed and must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NUTILE FRANCESCO nato a RHO il 10/04/1974 NUTILE GIOVANNI nato a CASAVATORE il 08/03/1950 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi P1) Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato Francesco Nutile responsabile per i reati di cui agli artt. 582 e 612, secondo comma, cod. pen., e Giovanni Nutile responsabile per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.
Agli imputati era stata inflitta la pena ritenuta di giustizia, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Emilio D'Andrea e al pagamento di una provvisionale nella misura di euro 1.500, 00 per Nutile Francesco a favore della parte civile e per Nutile Giovanni di euro 500, 00, pari a euro 250,00 a favore di D'Andrea e di euro 250 a favore della persona offesa Giordano Anna. Secondo il capo di imputazione a), Francesco Nutile, dopo aver compiuto lavori di manutenzione della caldaia di proprietà di D'Andrea Emilio, alteratosi perché richiesto di emettere ricevuta fiscale, sferrava un pugno alla porta d'ingresso del locale caldaia, procurando a se stesso una ferita, per poi colpire con un violento schiaffo D'Andrea Emilio, cagionandogli una lesione giudicata guaribile in giorni 30; recatosi al Pronto soccorso per farsi curare la ferita alla mano, incontrava nuovamente il D'Andrea e, unitamente a un'altra persona (Nutile Giovanni), lo minacciava con la frase "te la farò pagare".
Secondo il capo di imputazione b), Nutile Govanni, minacciava d'ingiusto danno sia la moglie del D'Andrea Anna Giordano, quando accortosi che quest'ultima filmava l'alterco tra suo marito e Nutile Francesco, sia la parte civile Emilio D'Andrea, verso il quale profferiva -unitamente a Nutile Francesco- la minaccia "te la farò pagare".
2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati attraverso i rispettivi difensori, con due distinti atti, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorso di Francesco Nutile si articola in quattro motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto sia alla mancata assunzione di una prova. La Corte territoriale avrebbe basato il giudizio di condanna per lesioni dell'imputato integralmente sulle dichiarazioni delle persone offese (in particolare, della moglie del D'Andrea), senza tuttavia motivare congruamente il profilo dell'attendibilità di tali dichiarazioni.
Altrettanto carente sarebbe la motivazione dell'impugnata sentenza riguardo alla denegata richiesta di assunzione di nuove prove, formulata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen. e avente a oggetto l'acquisizione di recensioni estrapolate dal sito "Trip Advisor", concernenti l'attività di ristorazione svolta dal D'Andrea, che avrebbero fornito prova della tendenza alla violenza e all'aggressività di quest'ultimo. Oggetto di censura è altresì la ricostruzione probatoria e la motivazione relativa, più in particolare, al reato di cui all'articolo 612, secondo comma, cod. pen.
La presunta minaccia rivolta dall'imputato alla p.o. ("te la farò pagare") è stata infatti riferita dalle persone offese ora a Nutile 'Francesco ora a Nutile Giovanni; ciononostante, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare circa la genericità e l'imprecisione della contestazione. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia inosservanza della legge penale, in relazione al diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., alla luce del fatto ingiusto (vale a dire il mancato pagamento del lavoro di riparazione svolto dall'imputato) posto in essere dal D'Andrea. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore di una persona offesa (Giordano Anna) non costituitasi parte civile.
Tale statuizione risulterebbe affetta da una genetica anomalia funzionale e sarebbe abnorme, per avere a oggetto la condanna al risarcimento a favore di un soggetto che, formalmente, non è parte nel procedimento. 2.4 Con il quarto motivo, strettamente connesso al precedente, si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte d'appello subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in difetto della richiesta di Giordano Anna.
3. Il ricorso di Nutile Giovanni si articola in tre motivi. 3.1 Col primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto. Le due contestate minacce sarebbero state attribuite all'imputato, nonostante le gravi imprecisioni che hanno caratterizzato le dichiarazioni delle persone offese, le quali hanno indistintamente riferito a Nutile Francesco e a Nutile Giovanni le espressioni minacciose. 3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello confermato la condanna dell'imputato a risarcire Giordano Anna, benché quest'ultima non si sia costituita parte civile.
Il provvedimento sarebbe abnorme, visto il mancato impulso iniziale dell'azione civile nel procedimento penale.3.3 Col terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello subordinato il beneficio della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro 500 a favore delle parti offese, pur in assenza della richiesta da parte di Giordano Anna.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni, con cui si associa alle posizioni espresse dal Sostituto Procuratore generale, e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso di Francesco Nutile è infondato. Il ricorso di Giovanni Nutile è fondato limitatamente al terzo motivo, e infondato nel resto.
2. Ricorso di Francesco Nutile. 2.1 II primo motivo è infondato. Le dichiarazioni della persona offesa D'Andrea sono state ritenute attendibili sulla base di un congruo e motivato giudizio, basato su una pluralità di riscontri esterni. In particolare, la Corte territoriale ha valutato credibili non soltanto le dichiarazioni della moglie della p.o., (peraltro rimarcandone la speciale lealtà, dal momento che la sig.ra Giordano ha specificato di aver assistito soltanto ai momenti finali dell'aggressione), valorizzando soprattutto il dato della tipologia delle lesioni riportate dall'imputato, come descritte nel referto medico; tale dato, secondo la ragionevole ricostruzione dei Giudici di merito, confermava appieno la dinamica degli eventi così come descritti dalla p.o. e dai testi.
Non si ravvisa, nella motivazione dell'impugnata sentenza alcun vizio di illogicità neppure in relazione al mancato accoglimento della tesi difensiva relativa alla pretesa accidentalità con cui la parte civile si sarebbe procurata le lesioni agli arti inferiori. Incensurabili, infine, perché logicamente argormentati, sono i profili motivazionali concernenti la denegata richiesta di assunzione di nuove prove, formulata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen., avente a oggetto l'acquisizione di recensioni estrapolate dal sito "Trip Advisor". Rispetto a queste ultime, la Corte d'appello ha chiaramente spiegato i motivi del diniego, vista l'impossibilità di verificare compiutamente la (-9 provenienza delle recensioni, e, quindi, l'attendibilità delle stesse.
Ciò non necessariamente implica -diversamente da quanto suggerito dalla difesa - che la Corte territoriale abbia così lasciato intendere che le recensioni potevano essere state scritte dagli imputati stessi. La ragionevole e ben calibrata diffidenza dei Giudici d'appello nei riguardi della prova richiesta si giustifica, dato che, notoriamente, è impossibile un controllo capillare delle recensioni da parte di Tripadvisor («è proprio la struttura della registrazione su siti "aperti" che appare di non semplice regolazione, ben potendo un utente in astratto aprire un account regolarmente e dismetterlo subito dopo la conclusione dell'operazione che a lui interessa, così come [...] una singola "falsa" recensione ben potrebbe essere inserita mediante un "account" preesistente, dopo aver superato il test "captcha" e con una e-mail di uso comune, non potendo Tripadvisor controllare direttamente [...] i fatti oggetto di milioni di recensioni»:
T.A.R.Lazio, Sez. I, n. 9355 del 20 maggio 2015). Quanto, infine, alle censure rivolte alla ricostruzione probatoria e alla motivazione relative al reato di cui all'articolo 612, secondo comma, cod. pen., esse reiterano la prospettazione di elementi di fatto già esaminati dal Giudice di primo grado, alla cui valutazione la Corte d'appello ha ritenuto di aderire, condividendo, evidentemente, il contenuto ricostruttivo della dinamica degli eventi («l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione», Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01). 2.2 Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale posto ragionevoli obiezioni a fondamento della mancata concessione dell'invocata circostanza attenuante.
E' infatti evidente come la contestazione della tariffa richiesta per una prestazione professionale rientri nella «fisiologia dei rapporti commerciali», per tacere della richiesta di emissione di fattura. 2.3 Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente data la loro stretta connessione logica, sono infondati, posto che la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni è stata disposta in favore dell'unica parte civile, che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito si è costituita, ossia D'Andrea Emilio, non già della persona offesa Giordano Anna.
Il dispositivo della sentenza di primo grado recita, infatti: «condanna gli imputati al risarcimento del danno procurato alla parte civile [...] condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva indicata in euro 1.500, quanto a Nutile Francesco (...) ». Viene, pertanto, a cadere anche il fondamento del motivo quarto, posto che il ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione per avere la Corte d'appello subordinato la «concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro 1.500», non considera che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha fatto implicito ma univoco riferimento solo all'unica parte civile costituita, ossia D'Andrea Emilio.
3. Ricorso di Giovanni Nutile 3.1 II primo motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto di aderire alla valutazione del Giudice di primo grado, condividendo, evidentemente, il contenuto ricostruttivo della dinamica conflittuale che ha portato l'imputato a profferire le contestate minacce. Ciò che rende insindacabile, in questa sede, la decisione della Corte territoriale, posto che, per condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01) e quando da esso emerga che «il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione» Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01). 3.2 II secondo motivo è infondato.
Come già rilevato sub 2.3 di questo "considerato in diritto", il dispositivo della sentenza di primo grado recita, infatti: «condanna gli imputati al risarcimento del danno procurato alla parte civile [...]». Dove, per "parte civile", il riferimento è a D'Andrea Emilio, regolarmente costituitosi tale, non già a Giordano Anna. 3.3 Il terzo motivo è fondato. Coglie nel segno la difesa nell'individuare l'illegittimità della condanna al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, che il Giudice di primo grado aveva disposto nella misura di «euro 500 (250 per ciascuna delle persone offese) per Nutile Giovanni».
Nel confermare tale statuizione, la Corte d'appello ha adottato un provvedimento abnorme, posto che la persona offesa dalle minacce dell'imputato Giordano Anna mai si è costituita parte civile. Di conseguenza, non è immaginabile che vi sia stata, da parte di Giordano Anna, la "richiesta di parte civile" che, ai sensi dell'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., costituisce indefettibile presupposto processuale della eventuale condanna al pagamento di una provvisionale. Benché dedotto per la prima volta in tale sede, il motivo va accolto, proprio in vista della abnormità che esso denuncia, costituendo l'impugnata statuizione «un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso (Sez. 5, n. 7416 del 26/05/1998, Kwiatkowska, Rv. 211849 - 01).
Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di Nutile Giovanni limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di Giordano Anna.
4. Questo Collegio annulla, pertanto, annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Nutile Giovanni limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di Giordano Anna; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di Nutile Francesco, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'Andrea Emilio che liquida in complessivi euro 4.000, 00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Nutile Giovanni limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di Giordano Anna; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di Nutile Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio