Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2243/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on bancarotta semplice, ruling lawyer's appointment invalid due to lack of deposit proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Francesco Torre's appeal inadmissible regarding his conviction for simple documentary bankruptcy. Torre argued that the first-instance court erred by excluding his witness list because his appointed lawyer lacked formal proof of deposit, yet he failed to provide certified copies of the appointment. The court held that the lawyer bore the strict burden to prove the deposit via official receipt, which was absent, and rejected the other generic grounds for appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 96, commi 2 e 3, lett. b) disp. att. c.p.p.; The defense lawyer bears the strict burden to prove the formal deposit of their appointment with the court registry, and failure to produce certified copies or official receipts invalidates the appointment for procedural purposes.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta semplice nomina difensore fiducia deposito atto cancelleria onere prova difensore inammissibilità ricorso spese processuali rituale procedimentale nomina del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 96, commi 2 e 3, lett. b) disp. att. c.p.p.
Va allora ricordato anzitutto che la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, c.p.p., il che esclude la stessa prospettabilità di nomine basate su facta concludentia (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
art. 27 disp. att. c.p
In secondo luogo e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la disposizione di cui all'art. 27 disp. att. c.p.p.
art. 131-bis c.p
Analoghi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 27 c.p
richiamata dalla sentenza (seppure per mero lapsus calami come art. 27 c.p.p.) non si riferisce esclusivamente alla fattispecie disciplinata dal successivo art.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 54079 del 14/06/2017, Gravina Rv. 271547
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Torre Francesco, nato a Milazzo, il 2/9/1972; avverso la sentenza del 6/10/2021 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di Torre Francesco per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella sua qualità di amministratore della Mondo Edile s.r.I., fallita nel corso del 2016.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado in conseguenza di quella delle ordinanze adottate nel giudizio di primo grado, rispettivamente, il 3 luglio e 1'11 dicembre 2019 con le quali il Tribunale ha escluso la lista testimoniale della difesa e rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, ritenendo che l'avv.

Busacca che aveva presentato entrambi gli atti non fosse legittimato in difetto della necessaria nomina fiduciaria in atti. Decisioni illegittime in quanto la nomina del legale effettuata dall'imputato era stata invece ritualmente depositata in cancelleria il 19 giugno 2019 in allegato alla lista testimoniale, sulla quale era stato apposto il timbro di ricezione. Altrettanto erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha rigettato l'analoga eccezione sollevata con il gravame di merito, non potendosi imputare al difensore eventuali inadempimenti del personale di cancelleria e comunque dovendosi ritenere la nomina comprovata dalla formale ricezione da parte dello stesso sia della lista testimoniale, che dell'istanza di rinvio, nel mentre in conferente sarebbe il rinvio da parte della sentenza impugnata al disposto dell'art. 27 disp. att. c.p.p. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando l'omessa audizione della commercialista del medesimo, indicata nella citata lista testi.

Analoghi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per stessa ammissione del ricorrente agli atti non è presente la nomina dell'avv. Busacca conferita dall'imputato il 18 giugno 2019 ed asseritamente depositata il giorno successivo nella cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dallo stesso difensore contestualmente al deposito della lista testimoniale. Va allora ricordato anzitutto che la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, c.p.p., il che esclude la stessa prospettabilità di nomine basate su facta concludentia (Sez. 3, Sentenza n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, Di Matteo, Rv. 281878;

Sez. 1, Sentenza n. 18244 del 02/04/2019, Costantin, Rv. 275470). Priva di fondamento è dunque l'obiezione del ricorrente per cui l'accettazione da parte della cancelleria del giudice del deposito di atti provenienti da colui che si è dichiarato difensore di fiducia dell'imputato varrebbe a "sanare" la mancanza dell'atto formale di nomina, tanto più che tale accettazione non richiede la preventiva verifica della qualifica del depositante. In secondo luogo e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la disposizione di cui all'art. 27 disp. att. c.p.p. richiamata dalla sentenza (seppure per mero lapsus calami come art. 27 c.p.p.) non si riferisce esclusivamente alla fattispecie disciplinata dal successivo art. 36 delle stesse disposizioni attuative, ma ha valenza generale, talchè in ogni fase o stato del procedimento il giudice può richiedere al difensore di documentare la sua qualità qualora la stessa non risulti dagli atti.

Ed a tal fine la disposizione citata prevede espressamente alla lett.

b) l'onere per il difensore di esibire la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, qualora la stessa nomina non sia stata fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente. Era dunque specifico onere del difensore quello di accertare al momento del deposito l'apposizione del timbro di ricezione da parte della cancelleria sull'atto di nomina e non solo su altro atto eventualmente consegnato contestualmente e, soprattutto, quello di farsi rilasciare copia dell'atto di nomina completo della certificazione di deposito. Onere che il difensore dell'imputato non ha in alcun modo dimostrato di aver assolto, nemmeno in questa sede, avendo riprodotto nel corpo del ricorso solo una copia informale della nomina del 18 dicembre 2019, priva di qualsiasi attestazione.

Né lo stesso può incolpare la cancelleria di non aver inserito la nomina nel fascicolo processuale, poichè non sussiste alcuna prova - se si eccettuano le mere asserzioni dello stesso difensore, ovviamente insufficienti per le ragioni già illustrate - che la stessa sia stata effettivamente depositata, nemmeno come allegato alla lista testimoniale, la quale, per come sottolineato dalla Corte territoriale e risultante dalla copia riprodotta nel ricorso, non menziona alcun allegato. In definitiva del tutto ritualmente il Tribunale ha escluso la lista testimoniale in quanto depositata da soggetto a quel momento non legittimato a presentarla e per le medesime ragioni non ha preso in considerazione l'istanza di rinvio dell'udienza del 7 dicembre 2019 (Sez. 1, Sentenza n. 54079 del 14/06/2017, Gravina Rv. 271547).

3. Il secondo motivo è intrinsecamente generico, limitandosi ad eccepire il difetto della prova del reato, nonché privo del necessario confronto con la motivazione articolata dalla Corte territoriale per confermare la condanna dell'imputato. Non meno generico è poi il riferimento alla mancata assunzione della testimonianza della commercialista cui si era affidato il Torre, che, come detto, è stata peraltro legittimamente esclusa. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo. La Corte territoriale ha infatti logicamente desunto l'intensità del dolo del reato dalla protratta omissione dell'assolvimento degli obblighi contabili ed è anzi lo stesso ricorso ad evidenziare, contraddittoriamente, la correttezza del ragionamento articolato dai giudici del merito, avendo sottolineato che l'omissione ha riguardato l'intero periodo di vita della società. Conseguentemente tutt'altro che immotivata risulta la valutazione di non particolare tenuità dell'offesa formulata dalla sentenza impugnata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu