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Sentenza — n. 2214/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for private violence and property crimes due to lack of prescription and insufficient evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four women against their conviction for private violence, damage, and illegal occupation inadmissible. The defense argued that the crimes were extinguished by prescription and that the victims' statements lacked credibility without corroborating evidence. The court rejected these claims, ruling that the statute of limitations had not expired and that the lower courts correctly assessed the credibility of the victim's testimony based on the overall context of the events.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the conviction for private violence and property crimes based on the extinction of the crime by prescription or the lack of credibility in victim statements are inadmissible if the statute of limitations has not expired and the lower courts have adequately motivated their assessment of evidence.

Parole chiave

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private violence statute of limitations inadmissible appeal victim credibility property crimes corroborating evidence Cassation procedure reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 633 cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 633 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS STEFANIA nata a ROMA il 14/05/1954 TRIPODI ALFARONE MANUELA nata a ROMA il 05/05/1978 LASDICA GIULIA nata a COSENZA il 19/10/1948 ALFARONE MARZIA nata a ROMA il 28/10/1973 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione udito il difensore delle ricorrenti, avv. Maurizio D'Agosto, in sostituzione dell'avv. Simonetta Galantucci, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2021, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale le imputate De Angelis Stefania, Tripodi Alfarone Manuela, Lasdica Giulia e Alfarone Marzia erano state condannate per i reati di violenza privata, danneggiamento e occupazione abusiva di immobile di proprietà del Comune di Roma e la sola Alfarone Marzia per il reato di lesioni volontarie.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, con un unico atto, sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito, sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di violenza privata. In particolare, sostengono le ricorrenti che non può dirsi configurata la fattispecie contestata poiché la condotta posta in essere dalle imputate è originata dalla commissione di un fatto illecito -l'occupazione abusiva- posto precedentemente in essere dalla persona offesa del presente procedimento, condotta che le stesse intendevano interrompere. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 633 cod. pen.. La difesa sostiene che non può dirsi integrata la norma incriminatrice, non essendo la condotta finalizzata all'occupazione dell'immobile. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è lamentato il riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, stante la non configurabilità del reato previsto dall'art. 633 cod. pen., come precedentemente illustrato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto nell'interesse della sola Alfarone Marzia, sono dedotti vizi motivazionali in relazione all'affermazione di respcnsabilità per il reato di lesioni aggravate.

È lamentata la mancanza di un qualsiasi altro elemento di riscontro che confermi l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è contestata l'affermazione della responsabilità di Lasdica Giulia. La motivazione risulta carente di qualsiasi specificazione circa la sussistenza del concorso, non essendo stata l'imputata riconosciuta in sede di identificazione fotografica e non potendo ritenersi che la mera presenza sul luogo dei fatti sia elemento sufficiente al fine della configurabilità della responsabilità. 2.6.

Con il sesto motivo di ricorso è contestata l'affermazione della responsabilità di Tripodi Manuela e De Angelis Stefania. A parere della difesa, le condotte delle imputate devono ricondursi alla connivenza non punibile, non avendo né posto in essere una condotta attiva, né tantomeno rafforzato l'altrui intento criminoso. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso è lamentato il mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata del reato di violenza privata. La persona offesa ha desistito dall'occupazione dell'abitazione non a seguito e per diretto effetto della condotta delle imputate ma soltanto con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno intimato alla stessa di abbandonare l'immobile.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È nota a questo collegio la giurisprudenza secondo la quale non integra gli estremi del reato di violenza privata la condotta preordinata a far desistere altri da un'azione illecita, in quanto la condotta che si assume impedita con violenza o minaccia, ad opera di un terzo, deve esprimere una lecita modalità di esplicazione della personalità (Sez. 5, n. 22853 del 29/04/2019 Rv. 276633, che si è pronunziata in un caso di ostruzione dell'area di accesso carrabile ad una proprietà privata, in cui la Corte ha demandato al giudice del rinvio la verifica della legittimità dell'accesso che la condotta dell'imputato aveva inteso impedire; si veda, in precedenza nello stesso senso, Sez. 5, n. 8310 del 21/01/2016, Rv. 256419, in un caso in cui l'imputato, fermato in un supermercato in attesa della polizia, per avere rotto una bottiglia, aveva cercato di opporsi alla restrizione della propria libertà di movimeito).

Tuttavia, nella specie, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà del Comune di Roma da parte della persona offesa Moscioni Monica è fatto scollegato temporalmente e causalmente dall'azione violenta posta in essere dalle imputate, in concorso con il deceduto Alfarone Giuseppe. La Moscioni, appresa la morte della precedente assegnataria dell'immobile, avendone necessità, si era sistemata con il figlio all'interno dell'alloggio comunale. Tripodi Manuela, ritenendo di vantare un diritto su tale alloggio, quale nipote della precedente assegnataria, si era presentata per prima presso l'abitazione, intimando alla Moscioni di lasciare l'immobile.

L'azione della Tripodi, alla quale si erano successivamente unite le altre imputate e l'Alfarone, è proseguita anche dopo l'intervento delle forze di Polizia allertate dalla Moscioni, in un crescendo violento, che aveva portato al ferimento della persona offesa e al danneggiamento contestato nel capo d) delle imputazioni. Orbene, è evidente che l'azione violenta posta in essere dalle imputate, lungi dal poter essere considerata una reazione all'illecito di occupazione abusiva dell'immobile da parte della Moscioni, è stata finalizzata a commettere più condotte penalmente rilevanti e, in ragione di ciò, non può ritenersi affatto legittima.

I giudici di appello hanno sottolineato, anche al fine di escludere la riqualificazione del reato nella fattispecie tentata, che in seguito ai quattro assalti, compiuti dagli imputati in differenti momenti della giornata e con modalità via via più aggressive, la Moscioni lasciò l'appartamento abusivamente occupato nelle mani di persone che erano come lei prive di titolo per abitarvi, non avendo alcuno di loro avanzato richiesta per subentrare nella posizione della precedente assegnataria (pag. 3 della sentenza di appello).

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito sulla base delle risultanze processuali specificamente indicate nella motivazione, con motivazione congrua ed esente da vizi di travisamento.È emerso, per esempio, che Tripodi Emanuela, durante l'azione violenta, aveva rivendicato di essere "sistemata ....e di dormire.... da tempo" nell'immobile occupato dalla persona offesa (pag. 2 della sentenza).

4. Il terzo motivo è pedissequamente reiterativo di analoghe censure proposte con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni basate sulle risultanze processuali (pag. 6 della sentenza di appello).

5. Il quarto motivo di ricorso, proposto nell'interesse della sola Alfarone Marzia, con il quale sono dedotti vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni aggravate ed è lamentata la mancanza di un qualsiasi altro elemento di riscontro che confermi l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito in sede di legittimità, perché versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. Peraltro, i giudici di merito hanno ampiamente motivato sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate anche da altri elementi. Si legge, infatti, nella sentenza di appello che "...la contestualità tra la lesione inferta, le modalità riferite dalla vittima e l'intervento delle forze della p.g., che trovò costei che sanguinava copiosamente, confermano la credibilità della narrazione dei fatti come rappresentata dalla Moscioni e consentono di escludere che le lesioni potessero essersi prodotte per mero accidentale contato con i pezzi di vetro presenti sul posto" (pag. 5).

6. Il quinto motivo di ricorso è finalizzato a un'inammissibile rivalutazione delle prove. È pur vero che i giudici di merito, nel dare atto delle dichiarazioni della persona offesa, hanno evidenziato che quest'ultima non aveva ricordato di aver visto la Lasdica; tuttavia, alla stregua delle altre risultanze processuali, è incontroversa la presenza attiva della donna, anche nell'appartamento, durante le aggressioni alla Moscioni (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza di appello).

7. Analoghe considerazioni vanno fatte in relazione al sesto motivo di ricorso, con il quale è stata contestata l'affermazione della responsabilità di Tripodi Manuela e De Angelis Stefania. La chiara e puntuale ricostruzione del succedersi delle aggressioni del gruppo familiare delle imputate in danno della Moscioni consente di escludere che la Tripodi e la De Angelis si siano limitate a tenere una condotta inattiva, riconducibile nella cd connivenza non punibile (pagg. 2 - 5 della sentenza di appello).

7. Il settimo motivo di ricorso è pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello. La Corte territoriale ha argomentato (pag. 5 della sentenza) che, in seguito ai "quattro assalti compiuti dagli imputati in differenti momenti della giornata e con modalità via via più aggressive", la Moscioni fu costretta a lasciare l'appartamento, subendo la violenza di persone che avevano agito nella piena consapevolezza di non avere alcun diritto a occupare quell'immobile.Il motivo, poi, risulta anche manifestamente infondato, giacché è irrilevante la (solo asserita) circostanza che la Moscioni avrebbe lasciato l'appartamento in seguito all'intervento delle Forze dell'ordine. Infatti, va ricordato che il delitto di violenza privata si sostanzia in reato a forma libera, sicché esso si consuma una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina - come nella specie- il meccanismo causale capace di produrre l'evento.

8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila