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Sentenza — n. 2208/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for applying non-prosecution to minor threat and ignoring victim's civil suit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's decision declaring the defendant not punishable for a minor threat. The prosecution argued the lower court erred by applying the non-prosecution rule for minor offenses while ignoring the victim's explicit civil claim. The court ruled that this specific non-prosecution mechanism cannot apply to minor offenses tried by the Peace Judge and that the victim's civil suit implicitly constitutes opposition to non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 34 D.Lgs. 274/2000: The non-prosecution rule for minor offenses is inapplicable to crimes under the Peace Judge's jurisdiction, and a victim's civil claim implicitly constitutes opposition to non-prosecution.

Parole chiave

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non-prosecution minor offenses Peace Judge jurisdiction victim civil suit implicit opposition threat crime licenziamento del pubblico dipendente revoca dell'opposizione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 34 D.Lgs. 274/2000
Sul secondo profilo : nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017
(Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Ud.
Sez. 5, Sentenza n. 37852 del 02/05/2019
Sez. 4, Sentenza n. 44968 del 16/11/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: PANTANO SILVIO nato a NAPOLI il 08/10/1945 avverso la sentenza del 18/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUClA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice di appello, ha dichiarato non punibile l'imputato per il delitto di minaccia, per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art 131 bis cp, revocando le statuizioni civili. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso, a seguito di richiesta di impugnazione ex art 572 cpp avanzata dalla parte civile, il PM presso il Tribunale di Napoli per erronea applicazione della legge penale, poiché nel procedimento davanti al Giudice di pace è previsto l'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto di cui all'ad 34 Divo 274/00, che ha come presupposto la mancanza di opposizione della persona offesa, oltre che dell'imputato.

Ha precisato il ricorrente che nella fattispecie la persona offesa si era costituita parte civile ed aveva coltivato l'azione civile mediante conclusioni scritte depositate all'esito del giudizio primo grado e reiterate nel giudizio di appello, ed ha citato la giurisprudenza di legittimità, per la quale la volontà di opposizione alla dichiarazione di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è implicita quando la parte civile formuli richiesta di risarcimento del danno. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. La pronunzia impugnata appare errata sotto un duplice profilo, avendo applicato la causa di non punibilità ex art 131 bis cp al reato di minaccia di competenza del giudice di pace e, per altro verso non avendo considerato al fine di ritenere l'opposizione della persona offesa che questa si t era costituita parte civile. Ed allora vanno ricordatoc e ribaditi i principi elaborati da questa Corte regolatrice su entrambi gli aspetti oggetto del ricorso. Si è infatti affermato con pronunzia del massimo consesso di legittimità che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

In motivazione, si è precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). (Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 ) Rv. 271587. Sul secondo profilo : nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni, come avvenuto nel presente giudizio. (Sez. 5 Sentenza n. 37852 del 02/05/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 277404;

Sez. 4 , Sentenza n. 44968 del 16/11/2021 Ud. (dep. 06/12/20--2-1:). R-v. 282278. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli,che dovrà pronunziarsi in conformità ai suindicati principi. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Deciso il 4.10.2022 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio dr Gerardo Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI