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Sentenza — n. 1348/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1348/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAINERO SARA nato a ASTI il 15/04/1989 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino/in parziale riforma della pronunzia di primo gradot ha rideterminato la pena inflitta in primo grado all'imputata per il delitto di diffamazione a mezzo internet, riducendola ad un anno di reclusione e confermando le statuizioni civili relative al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di euro 10.000 in favore della parte civileida pagarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione azione civile condanna al pagamento pecuniario ristrettezza finanziaria spese di difesa spese di gratuito patrocinio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAINERO SARA nato a ASTI il 15/04/1989 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino/in parziale riforma della pronunzia di primo gradot ha rideterminato la pena inflitta in primo grado all'imputata per il delitto di diffamazione a mezzo internet, riducendola ad un anno di reclusione e confermando le statuizioni civili relative al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di euro 10.000 in favore della parte civileida pagarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Avverso la pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per il tramite del difensore di fiducia, articolando un solo motivo, col quale, lamenta la mancanza, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha confermato la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della provvisionale di euro 10mila in favore della parte civile, senza considerare le difficili condizioni economiche della giudicabile. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza formulata dalla ricorrente risulta del tutto generica, essendo limitata alla prospettazione delle difficili condizioni economiche in cui verserebbe l'imputata ed alla mancata considerazione di non meglio precisate ragioni esposte dalla difesa a sostegno in grado di appello. Va osservato che pur aderendo - come il Collegio ritiene - all'orientamento secondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Sez. 5 -, Sentenza n. 11299 del 09/12/2019 Ud. (dep. 03/04/2020 ) Rv. 278799), l'assoluta genericità del motivo lo destina all'inammissibilità.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso 25.10.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Gregorio Ca lo Zaza CORTE DI CASSAZIONEI V SEZIONE PENALE POSTATA CANCELLER