Sentenza — n. 1335/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI FILIPPO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 08/03/1948 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari in composizione monocratica, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Gravina in Puglia aveva assolto Nicoletti Filippo dai reati ex artt. 81, cpv., 581, 612, co. 1, c.p., commessi in danno della costituita parte civile Scalese Saverio, dichiarava, su appello della suddetta parte civile, il Nicoletti civilmente responsabile per i suddetti reati, condannandolo, di conseguenza, al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore dello Scalese, da liquidarsi in separata sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1335/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 10:3, che, come si è visto, prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio di appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile (cfr. Cass., sez. V, n. 32854 del 15.4.2019, rv. 277000, nonché Cass., sez. IV, n. 5890 del 21.12.2018, rv. 275119), proprio perché, come spiegavano le Sezioni Unite "Dasgupta", tale obbligo è funzionale ad assicurare, conformemente alla previsione contenuta nell'art. 6, par.3, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI FILIPPO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 08/03/1948 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari in composizione monocratica, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Gravina in Puglia aveva assolto Nicoletti Filippo dai reati ex artt. 81, cpv., 581, 612, co. 1, c.p., commessi in danno della costituita parte civile Scalese Saverio, dichiarava, su appello della suddetta parte civile, il Nicoletti civilmente responsabile per i suddetti reati, condannandolo, di conseguenza, al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore dello Scalese, da liquidarsi in separata sede.
2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., poiché il tribunale ha affermato la responsabilità civile del Nicoletti, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alla escussione della persona offesa, nonché dei testi Barbara Michele e Lobasso Teodato. 2.2. Con requisitoria scritta del 13.9.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione chiede che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Sergio Casareale, insiste per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni scritte del 26.9.2022, l'avv. Saverio Verna, difensore di fiducia dello Scalese, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado, perché sorretto da doglianze infondate e aspecifico, essendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale istituto dei tutto eccezionale.
3. La questione di diritto che occorre affrontare, può essere formulata nei seguenti termini: se, e a quali condizioni, il giudice di appello che, come nel caso in esame, riformi la sentenza di assoluzione di primo grado, su impugnazione della parte civile, dunque ai soli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, debba procedere a rinnovare l'istruzione dibattimentale. Al riguardo appare sufficiente evidenziare come in un non remoto arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione sia stato affermato il condivisibile principio, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale pur dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 , c.p.p. ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr.
Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228). Trova, in tal modo, logica conclusione un approdo interpretativo secondo cui l'obbligo per il giudice di secondo grado di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di appello proposto contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, essendo diretta conseguenza della garanzia del giusto processo, non è condizionato dalla qualità, pubblica o privata, della parte impugnante ovvero dalla natura degli interessi in gioco.
Come è stato rilevato, infatti, da un condivisibile arresto di questa Sezione, il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica.
In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 10:3, che, come si è visto, prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio di appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile (cfr. Cass., sez. V, n. 32854 del 15.4.2019, rv. 277000, nonché Cass., sez. IV, n. 5890 del 21.12.2018, rv. 275119), proprio perché, come spiegavano le Sezioni Unite "Dasgupta", tale obbligo è funzionale ad assicurare, conformemente alla previsione contenuta nell'art. 6, par.3, lett.
d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU. La necessità che il contraddittorio sia rafforzato anche in grado di appello, con l'applicazione del principio dell'oralità, costituisce, infatti, il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni, non apparendo influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l'impugnazione sia proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile nel contesto unitario del processo penale, non potendosi, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili, non essendo ciò in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta Costituzionale all'art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte.
Già prima del citato intervento delle Sezioni Unite penali di questa Corte, si era, pertanto, affermato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, come si è detto, il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale (cfr. Cass., Sez. V, n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255), precisandosi, altresì, che costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c), c.p.p., con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio (cfr.
Cass., Sez. V, n. 3224 del 09/10/201.9, Rv. 278140). In tale ultimo senso, del resto, si erano orientate le Sezioni Unite Penali "Pava n". In tale arresto, infatti, in cui il principio della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa da parte del giudice che riformi la sentenza assolutoria di primo grado viene esteso alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto prove dichiarative, perché veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, sicché sussiste, per il giudice di appello che sul diverso apprezzamento di esse fondi, sennpreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, la Corte di Cassazione, nella sua espressione più autorevole, evidenzia come il relativo vizio in cui sia incorso il giudice di appello può essere denunciato in sede di legittimità.
Con l'opportuna precisazione che, nel caso in cui, come quello in esame, la decisione impugnata sia emessa successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 603, comma 3-bis„ c.p.p., (intervenuta a decorrere dal 3.8.2017, giusta la previsione dell'art. 1, co. 58, I. 23.6.2017, n. 103), "è la legge che stabilisce l'obbligo, per il giudice di appello, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, obbligo che, se non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett.
c) e 180, c.p.p. Di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., e cioè per inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità" (cfr. Cass., Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228). Orbene, applicando i menzionati principi al caso in esame, in cui il ricorrente ha denunciato la violazione di legge processuale, di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., non può non rilevarsi come il tribunale, nel ribaltare la decisione assolutoria del giudice di primo grado, sia venuto meno al dovere di procedere alla rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa Scalese e dai testi Lobasso, Chianura e Barbara, la cui diversa valutazione, da parte del giudice di secondo grado, è stata decisiva per fondare la sentenza di condanna al risarcimento dei danni a carico dell'imputato, in quanto prove attinenti al fondamentale tema della responsabilità del Nicoletti per le percosse e la minaccia subite dallo Scalese.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio. Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole, intervenuta per dirimere un precedente contrasto, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agl