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Sentenza — n. 1322/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1322/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del giorno 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da Issam Ould El Mehdi, in parziale riforma della pronuncia in data 28 giugno 2021 del Tribunale di Milano, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, ha rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede (art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.).2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza reato flagrante furto per mestiere imputazione di furto favoreggiamento testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OULD EL MEHDI ISSAM nato il 29/11/1979 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da Issam Ould El Mehdi, in parziale riforma della pronuncia in data 28 giugno 2021 del Tribunale di Milano, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, ha rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede (art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.).2.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, ha denunciato la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contemplata dalla norma appena citata. Ad avviso della difesa, difatti, dalla stessa sentenza impugnata si trarrebbe che i beni posti in vendita nel supermercato e oggetto materiale del reato erano sottoposti a vigilanza continua (in particolare poiché gli impianti di videosorveglianza erano presidiati da un operatore che poteva intervenire «in tempo reale»), tanto che l'imputato sarebbe stato notato grazie al sistema di videosorveglianza mentre occultava merce nel proprio zaino e poi bloccato dagli altri sorveglianti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Questa Corte ha già chiarito che «in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681 - 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica; Rv. 248168 - 01). E nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto dalla difesa - che non ha neppure dedotto un travisamento della prova -, dalla sentenza impugnata non risulta che nella specie abbia avuto luogo una vigilanza continua, tanto che il gravame è stato rigettato in parte qua proprio in ossequio al principio appena richiamato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a