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Sentenza — n. 1069/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1069/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1069/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 aprile 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa in data 29 maggio 2018 del Tribunale di Torino - gravata da Gerardo DINICOLA - ha rideterminato la pena irrogata allo stesso imputato in un anno e tre mesi di 1 Cf reclusione ed euro 210,00 di multa e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per due episodi di spendita di monete false, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e concesso le circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1069/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, effettivamente la Corte d'appello - a fronte del gravame del solo imputato -, pur intendendo rideterminare in mitius il trattamento sanzionatorio, in particolare stimando eccessivo l'aumento per continuazione, ha irrogato la pena detentiva di un anno e tre mesi di reclusione, superiore rispetto a quella determinata in primo grado che era pari a un anno e dieci giorni, in violazione del disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen Si impone, pertanto, in parte qua l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false sanzioni pecuniarie reato economico ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda sanzione disciplinare del notaio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DINICOLA GERARDO nato a CARAPELLE il 20/10/1961 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato ENRICO BUCCI che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale in ordine alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa in data 29 maggio 2018 del Tribunale di Torino - gravata da Gerardo DINICOLA - ha rideterminato la pena irrogata allo stesso imputato in un anno e tre mesi di 1 Cf reclusione ed euro 210,00 di multa e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per due episodi di spendita di monete false, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e concesso le circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d'appello - pur investita dell'irnpugnazione del solo imputato - avrebbe rideterminato la pena detentiva irrogata in un anno e tre mesi di reclusione, a fronte della determinazione di essa, da parte del primo Giudice, in un anno e dieci giorni di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo si è assunto che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dei delitti in imputazione. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta l'omessa motivazione sulla specifica richiesta, avanzata con l'atto di appello, di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il terzo motivo sono fondati, mentre il secondo è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, effettivamente la Corte d'appello - a fronte del gravame del solo imputato -, pur intendendo rideterminare in mitius il trattamento sanzionatorio, in particolare stimando eccessivo l'aumento per continuazione, ha irrogato la pena detentiva di un anno e tre mesi di reclusione, superiore rispetto a quella determinata in primo grado che era pari a un anno e dieci giorni, in violazione del disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen Si impone, pertanto, in parte qua l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo di concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Il ricorrente si è limitato ad assumere che «erroneamente la Corte d'appello di Torino ha ritenuto sussistente nell'imputato il dolo previsto per il reato de quo».

4. Il terzo motivo è fondato. A fronte del motivo di appello con il quale si era censurata la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte territoriale nulla ha argomentato espressamente; né il rigetto del gravame sul punto può trarsi dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), che ha trattato il tema della responsabilità dell'imputato e, con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha valutato il profilo dell'eccessività della pena in aumento, tralasciando del tutto ogni profilo relativo all'attenuante invocata, così venendo meno all'obbligo di motivarne il diniego (Sez. 3, n. 5802 del 04/11/2015, dep. 2016, B., Rv. 266270).

Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. P.Q.NI. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Dichiara inammissibile nel