Cassation appeals by two defendants are dismissed as inadmissible because they were withdrawn before the hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Reitano Augusto and Reitano Gabriele inadmissible. Although the defendants initially argued violations of procedural and penal codes regarding sentencing and costs, they subsequently withdrew their appeals on November 15 and 16, 2022. Consequently, the Court ruled that the appeals must be rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, ordering the defendants to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Appeals withdrawn by the parties prior to the hearing are inadmissible, and the Court may order the payment of procedural costs and fines.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: REITANO AUGUSTO nato a MESSINA il 30/04/1962 REITANO GABRIELE nato a AUGUSTA il 02/07/1955 avverso la sentenza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG 02,JG udito il dJ.€nsore
RITENUTO IN FATTO
1. Avvero la sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Messina, in composizione collegiale, in data 19.4.2022 nei confronti di REITANO Augusto e di REITANO Gabriele, in relazione ai reati di cui agli artt. 223 comma 2 n. 1, 216 comma 1 n. 2 l.f., è proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei predetti con distinti atti di impugnazione.
2. Con quello proposto nell'interesse di Reitano Augusto si deduce violazione di legge e l'illegalità della pena in relazione agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nonché violazione di legge ed illegalità della pena in relazione agli artt. 535 e 445 comma 1 del codice di rito in punto di condanna al pagamento delle spese processuali.
3. Con quello proposto nell'interesse di Reitano Gabriele si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena.
4. Con atti ricevuti il 15.11.2022 e il 16.11.2022, gli imputati hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso