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Sentenza — n. 867/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order for rejecting restitution of seized property due to lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 867/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the GIP's order rejecting the request to return seized property because it was issued without a hearing, violating the principle of adversarial proceedings. The applicants argued that the judge acted de plano, breaching the requirement for a chamber hearing under Article 127 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such procedural violations constitute nullity and are admissible via cassation, mandating a retrial with proper formalities.

Regesto Legislator

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Art. 127, co. 5 c.p.p.; Art. 263, co. 5 c.p.p.: The order rejecting a request for the return of seized property must be issued following a chamber hearing to ensure adversarial proceedings; failure to do so renders the decision null and void.

Parole chiave

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seized property restitution adversarial proceedings nullity of decision chamber hearing requirement GIP procedural error restituzione della garanzia rimpatrio in sicurezza inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 127, co. 5 c.p.p.
Art. 263, co. 5 c.p.p.
Con l'ordinanza di cui in premessa il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini rigettava con procedura "de plano" l'opposizione presentata in data 4.6.2021, ai sensi dell'art. 263, co.
Art. 265, co. 5 c.p.p.
Art. 355 c.p.p.
violazione di legge in relazione all'art. 355, c.p.p.
Art. 606, comma 1 c.p.p.
263, c.p.p., come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è' ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, c.p.p., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003
Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Rv.
Sez. 2, n. 8423 del 22/02/2007
225972; Sez. 2, n. 8423 del 22/02/2007, Rv.
Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995
235844; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Rv.
Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006
in questo senso Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, Rv.
Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008
Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019
242290; Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MITTICA PIER NICOLA nato a CUORGNE' il 30/06/1970 FRISONI MICHELA nato a LUNANO il 31/10/1969 avverso l'ordinanza del 07/06/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini rigettava con procedura "de plano" l'opposizione presentata in data 4.6.2021, ai sensi dell'art. 263, co. 5, c.p.p., nell'interesse di Mittica Pier Nicola e Frisoni Michela, avverso il provvedimento con cui, in data 19.5.2021, il pubblico ministero presso il tribunale di Rimini aveva rigettato istanza di richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in relazione al reato di abusivismo finanziario, presentata nell'interesse dei suddetti Mittica e Frisoni.

2. Avverso tale ordinanza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il Mittica e la Frisoni, con un unico atto di impugnazione, sorretto da motivi comuni, lamentando:

1) violazione di legge, in relazione agli artt. 127, co. 1 e 5, 263, co. 5, c.p.p., per omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice procedente, che ha emesso de plano il menzionato provvedimento di rigetto della proposta opposizione, senza garantire il contraddittorio;

2) violazione di legge in relazione all'art. 355, c.p.p.

3. Con requisitoria scritta del 25.8.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza. E invero l'art. 265, co. 5, c.p.p., prevede espressamente che contro il decreto con cui il pubblico ministero dispone la restituzione del bene sequestrato ovvero respinge la relativa richiesta di restituzione, gli interessati possono proporre opposizione, in relazione alla quale il giudice è tenuto a provvedere a norma dell'art. 127 del codice di rito. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il suddetto procedimento debba svolgersi in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio, a pena di nullità, con la conseguenza che se il provvedimento del giudice per le indagini preliminari viene assunto, come nel caso in esame, "de plano" si determina una nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, c.p.p. (cfr.

Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Rv. 225972; Sez. 2, n. 8423 del 22/02/2007, Rv. 235844; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Rv. 202503), ad eccezione del caso, diverso da quello che ci occupa, di originaria inammissibilità dell'opposizione (ad esempio perché proposta da soggetto non legittimato), che giustifica la declaratoria "de plano", in quanto lo stesso art. 127, c.p.p., prevede, al comma nono, che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito, non risultando nella specie previsioni derogatorie (cfr. in questo senso Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, Rv. 235914).

La violazione del contraddittorio integra una nullità deducibile attraverso il ricorso per cassazione, nonostante tale rimedio non sia contemplato dall'art. 263, c.p.p., come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è' ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, c.p.p., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro (cfr., Sez.

U, n. 9857 del 30/10/2008, Rv. 242290; Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, Rv. 278881).

5. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata ordinanza va, dunque, annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Rimini per l'ulte