Sentenza — n. 862/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Cristiana Mangani per il delitto ex art. 595, terzo comma e 13 I. n. 47 del 1948, e di Vito Cusenza per il delitto ex art.57 cod. pen., entrambi commessi in danno di Andrea Cividini, costituitosi parte civile, ha eliminato la pena detentiva loro applicata ed ha rideterminato nei confronti del solo Cusenza pena pecuniaria irrogata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 57 cod. pen, art. 185 cod. pen; Sentenza — n. 862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 1188 del 26/10/2001, dep. 2002, Rv. 220814). Ne viene che al ricorrente Cusenza Vito, chiamato a rispondere e riconosciuto responsabile del solo delitto ex art. 57 cod. pen., commesso nella qualità di direttore responsabile della testata giornalistica 'Il Messaggero', la sanzione pecuniaria riparatoria ex art. 12 I. n. 47 del 1948 è stata illegalmente applicata: tanto comporta, che previo annullamento sul punto della sentenza impugnata, la sanzione stessa deve in questa sede essere eliminata.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANGANI CRISTIANA nato a VIBO VALENTIA il 01/05/1961 CUSENZA VITO nato a PALERMO il 16/08/1964 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Cristiana Mangani per il delitto ex art. 595, terzo comma e 13 I. n. 47 del 1948, e di Vito Cusenza per il delitto ex art.57 cod. pen., entrambi commessi in danno di Andrea Cividini, costituitosi parte civile, ha eliminato la pena detentiva loro applicata ed ha rideterminato nei confronti del solo Cusenza pena pecuniaria irrogata.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati e denunciano, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - l'omessa risposta al motivo di gravame con il quale era stata eccepita l'eccessiva onerosità della sanzione stabilita a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L n. 47 del 1948; - l'error iuris in cui sarebbe caduta la Corte di appello nel confermare la condanna di Vito Cusenza, quale direttore responsabile del quotidiano 'Il Messaggero', in solido con la redattrice del pezzo giornalistico, al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 I. n. 47 del 1948.
3. Con requisitoria in data 7 novembre 2022, il Procuratore Generale di questa Corte, in persona del Sostituto Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di Cusenza Vito al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria e per il rigetto del ricorso nel resto.
4. Con memoria in data 23 novembre 2022, il difensore della parte civile ha rassegnato conclusioni, con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
1. E' consolidato orientamento interpretativo di questa Corte quello secondo il quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Sez. 5, n. 44117 del 10/10/2019, Rv. 277751;
Sez. 5, n. 1188 del 26/10/2001, dep. 2002, Rv. 220814). Ne viene che al ricorrente Cusenza Vito, chiamato a rispondere e riconosciuto responsabile del solo delitto ex art. 57 cod. pen., commesso nella qualità di direttore responsabile della testata giornalistica 'Il Messaggero', la sanzione pecuniaria riparatoria ex art. 12 I. n. 47 del 1948 è stata illegalmente applicata: tanto comporta, che previo annullamento sul punto della sentenza impugnata, la sanzione stessa deve in questa sede essere eliminata.
2. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, a norma dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 cod. pen., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato. (Cass. civ., Sez. 3, n. 29640 del 12/12/2017, Rv. 646655;
Sez. 3, n. 14761 del 26/06/2007, Rv. 597920; Sez. 3, n. 12299 del 10/06/2005, Rv. 582734). Al lume di tale chiara indicazione direttiva, è di tutta evidenza come la Corte territoriale, motivando sull'entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile, non ha esaurito l'esame delle questioni che gli appellanti le avevano sottoposto con il gravame: nulla, invero, ha argomentato sullo specifico tema dell'onerosità della sanzione pecuniaria ex art. 12 I. n. 47 del 1948 applicata a Cristiana Mangani in aggiunta alla provvisionale. Donde, con riferimento alla posizione di quest'ultima, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione ex art. 12 I. n. 47 del 1948 con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
3. Per le suesposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Cusenza Vito limitatamente alla sanzione di cui all'art. 12 1.47/48, sanzione che va eliminata. La medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di Mangani Cristiana limitatamente all'entità della sanzione ex art. 12 I.47/48 con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cusenza Vito limitatamente alla sanzione di cui all'art. 121.47/48, sanzione che elimina. Annulla la medesima sentenza nei confronti di Mangani Cristiana limitatamente all'entità della sanzione ex art. 12 I. 47/48 con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso il 2 dicem