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Sentenza — n. 852/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false document claim due to lack of specific grounds and gross falsity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of specificity and erroneous application of law regarding false documents. The appellant argued that a forged driver's license was obvious because the name on the document did not match the signature, yet the court found the falsity not immediately perceptible to the untrained eye. Consequently, the court rejected the claim that the document was grossly innocent and upheld the conviction for inducing false testimony.

Regesto Legislator

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Art. 483 cod. pen.; Art. 40, 49 cod. pen.; The falsity of a document is not grossly innocent if it is capable of deceiving public faith, and an appeal must be specific to avoid dismissal.

Parole chiave

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false document crime gross falsity standard inducement of false testimony inadmissible appeal specificity requirement inchiesta per falsità atti uso di false generalità falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
1.Con sentenza del 14.1.2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Benati Daniele, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., di quello di cui agli artt.
Art. 40 cod. pen.
Art. 49, comma 2 cod. pen.
Art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod.
art. 483 cod. pen
1.Con sentenza del 14.1.2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Benati Daniele, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., di quello di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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S. U., n. 35814 del 28/03/2019
Ai fini di un esatto inquadramento della vicenda occorre a tal punto precisare che questa Corte ha avuto già modo di affermare che in tema di falso documentale - premesso che anche il falso in fotocopia può integrare il reato (S. U., n. 35814 del 28/03/2019, Rv.
Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019
(Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENATI DANIELE nato a BUDRIO il 03/12/1976 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; u9to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO 9é ha concluso chiedendo 2‘,,,k9,~ LL udito il d' nsore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 14.1.2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Benati Daniele, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., di quello di cui agli artt. 76 DPR 445/200, 477-482 cod. pen. e del reato di falso per induzione di cui agli artt. 48-479 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la contraddittorietà della motivazione nonchè l'erronea applicazione di legge sostanziale in relazione agli articoli 40 e 49, comma 2, cod. pen. e l'inosservanza del disposto di cui all'ad 192 del codice di rito.

Rileva che non è stata tenuta in considerazione la circostanza (pacificamente vincibile dalla sentenza di primo grado) che la dichiarazione era firmata e ad essa veniva allegata una fotocopia di patente di guida recante i dati di Benati Daniele, la firma era tuttavia a nome di Benati Davide; di conseguenza, constando altresì che nell'atto di denuncia-querela presentato da Benati Davide non risultava che costui avesse mai dismesso la disponibilità e il possesso della propria patente di guida, il supposto falso era costituito da fotocopia di fotocopia sulla quale, ad opera di autore sconosciuto, risultava apposto quale nome del titolare quello di Daniele al posto di Davide; pur tuttavia risultando che la medesima fotocopia della fotocopia della patente di guida recasse la dicitura genuina, esatta, Benati Davide corrispondente a firma esatta dell'avente diritto.

Il fotomontaggio della fotocopia della patente di guida costituiva perciò un falso grossolano innocuo stante la immediata percepibilità, ictu ocu/i, da parte di chiunque della evidentissima difformità tra il nome dell'apparente titolare Daniele rispetto al nome dell'effettivo soggetto sottoscrivente, Davide. Né vi è certezza in ordine all'autore della presunta falsificazione dal momento che essa risulta inviata dalla sede della casa vinicola Poletti, e anche il datore di lavoro del ricorrente avrebbe potuto avere interesse all'inoltro per evitare una onerosa sanzione per violazione del codice della strada, competendo tra l'altro al proprietario del veicolo l'onere di comunicare chi ne fosse alla guida.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità, mancando esso di un effettivo confronto con la pronuncia impugnata che dopo aver ricostruito esaustivamente il fatto, indicando anche le ragioni per le quali non potesse nutrirsi dubbio sulla sua attribuzione al ricorrente, ha proceduto alla qualificazione giuridica dei vari segmenti di cui esso si compone inquadrandoli nelle norme contestate, escludendo per ciascuno di essi l'ipotesi del reato impossibile e del falso grossolano. 1.1.La Corte di appello ha innanzitutto dato conto di quanto accaduto e ricostruito solo ex post a seguito della denuncia sporta dal fratello del ricorrente, Benati Davide, a cui erano stati decurtati i punti della patente in conseguenza della violazione del codice della strada, che esponeva di non essere egli l'autore della contravvenzione.

Veniva pertanto accertato che in data 03/11/2011 la Polizia municipale di Imola notificava un verbale di contestazione relativa ad una violazione dell'obbligo di fermarsi con il semaforo rosso commessa da un conducente di un veicolo di proprietà della Casa vinicola Poletti e a tale società inviava un fax per richiedere il nominativo del conducente del veicolo. In data 10/11/2011 la Casa vinicola Poletti inviava tramite fax alla polizia municipale un modulo mediante cui l'imputato dichiarava di essere stato alla guida del suddetto mezzo nelle circostanze di luogo e di tempo nelle quali era avvenuta la violazione del codice della strada, dichiarava di essere altresì titolare di patente di guida indicandone anche gli estremi e allegava una fotocopia della patente medesima a lui intestata - sulla quale erano riportate le generalità dell'odierno imputato e l'effige di quest'ultimo mentre tutti gli altri elementi del documento si riferivano alla patente di Benati Davide compresa la firma (poi da questi disconosciuta).

In data 12 gennaio 2012, tenuto conto del numero di patente indicato, veniva notificata a Benati Davide l'avvenuta decurtazione dei punti della patente il quale comunicava immediatamente alla polizia municipale di essere completamente estraneo alla violazione (e come detto sporgeva anche denuncia). Era emerso altresì che l'imputato avesse precedentemente subito la revoca della patente di guida, che tale patente fosse di tipo B, pertanto neppure idonea alla guida del mezzo contravvenzionato e che Benati Davide non aveva mai lavorato presso la casa vinicola Poletti nè aveva mai guidato un camion per quella società.

I giudici di merito sulla base di tali elementi hanno quindi concordemente concluso che il ricorrente, momentaneamente in possesso del documento del fratello, fosse riuscito a fotocopiarlo a sua insaputa in modo da utilizzarlo per il fotomontaggio inviato alla polizia municipale; aggiungendo che nessun altro soggetto della ditta Poletti all'infuori dell'imputato avrebbe avuto interesse a falsificare tale documento al fine di attribuire ad altri la violazione riportata mentre si trovava alla guida del furgone della Casa vinicola Poletti privo di patente di guida nonché conducendo un mezzo incompatibile con la categoria di patente che gli era stata rilasciata; nessun altro di coloro che lavoravano in tale azienda - argomenta ulteriormente la Corte territoriale - se non l'imputato avrebbe avuto interesse a falsificare il documento e, soprattutto, poteva ragionevolmente ritenersi avesse potuto accedere facilmente ai dati della patente di guida del fratello Davide.

Si sono quindi ritenuti integrati tutti i reati contestati ivi compreso quello di falso per induzione in errore del pubblico ufficiale che sulla scorta degli atti falsi procedeva alla decurtazione dei punti dalla patente di Bonati Davide attestando falsamente responsabile della contravvenzione fosse appunto Benati Davide, e li si è altresì ritenuti tutti ascrivibili all'imputato. A fronte di tale esaustiva ricostruzione si appalesa del tutto generico e meramente reiterativo il motivo nella parte in cui contesta nuovamente la riconducibilità delle condotte all'imputato, introducendo - per la prima volta nella presente sede - addirittura l'ipotesi che possa essere stato lo stesso datore di lavoro a formare l'atto falso e la falsa dichiarazione quale proprietario del veicolo e soggetto parimenti interessato (laddove la decurtazione dei punti costituente la ragione principale per la quale le falsità sarebbero state commesse ha interessato unicamente il conducente; laddove peraltro l'eventuale concorso di altra persona avente parimenti un interesse alla falsità non escluderebbe in ogni caso la responsabilità del suo autore, che nel caso di specie si identifica guarda caso con lo stretto congiunto dell'apparente intestatario della patente contraffatta). 1.2.Passando ad esaminare l'altra questione articolata col motivo denunciato, col quale si contesta altresì che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la rilevabilità ictu °cui/ della falsità del documento, si osserva innanzitutto che il ricorso in parte qua parte da un presupposto del tutto inesatto assumendo che la fotocopia della fotocopia della patente di guida recasse la dicitura genuina, esatta, Benati Davide corrispondente alla firma esatta dell'avente diritto, laddove il giudice di merito ha tra l'altro precisato che la firma apposta sotto la dicitura Benati Davide, sebbene riflettente tale nominativo, non fosse autentica; in ogni caso la Corte territoriale ha escluso che il fotomontaggio della patente di guida integrasse un falso grossolano non essendo percepibile ictu ocull la sua falsità; di là della mancanza di corrispondenza tra alcuni dei dati in essa contenuti - intestazione a Benati Daniele e sottoscrizione apparente di Benati Davide - è il numero identificativo della patente di Benati Davide ad avere assunto - osservano i giudici di merito - valore determinante ai fini della falsità dal momento che la firma poco leggibile non poteva in maniera immediata svelare la falsità, risultando la patente intestata allo stesso soggetto autore della autocertificazione, allegata, con la quale ci si attribuiva la paternità della violazione del codice della strada, laddove la scoperta che il numero identificativo corrispondesse a quello della patente del fratello Davide conseguiva agli accertamenti successivamente svolti.

Ciò che interessava a Benati Daniele - che evidentemente non poteva sostituirsi del tutto al fratello perché solo lui poteva essere stato alla guida del furgone della società Casa Vinicola Poletti lavorando egli alle dipendenze di questa - era stornare da sé le conseguenze di quella violazione - essendogli tra l'altro già stata revocata la patente di guida - e ciò poteva essere ottenuto solo allegando un documento di guida che riportasse le sue generalità e il numero della patente di altro soggetto, laddove è questo che consente la esatta identificazione del titolare a cui imputarsi la decurtazione dei punti.

Ai fini di un esatto inquadramento della vicenda occorre a tal punto precisare che questa Corte ha avuto già modo di affermare che in tema di falso documentale - premesso che anche il falso in fotocopia può integrare il reato (S. U., n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285 - 01) - , la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque. (Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Rv. 276998 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha escluso la grossolanità del falso in relazione ad una patente nigeriana e ad una carta di residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi - quali l'assenza dei timbri delle autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta - percepibili soltanto da personale specializzato).

Sicchè è evidente che nel caso di specie la falsità della patente di guida - la cui grossolanità è qui contestata nei suindicati termini attingenti precipuamente il suo contenuto - era certamente idonea a trarre in inganno la pubblica fede, non balzando affatto evidente la riconducibilità, peraltro solo apparente, della firma, a soggetto diverso da quello indicato falsamente come intestatario del documento. 1.3.Quanto, infine, al reato di falso per induzione, pure ravvisato, e qui genericamente contestato, deve rilevarsi come i giudici di merito abbiano, anche al riguardo, con motivazione esente da evidenti vizi logici o contraddittorietà, esposto in maniera convincente le ragioni per le quali deve ravvisarsi nel caso di specie la fattispecie in argomento, indicando come la condotta complessiva dell'imputato, contraddistinta dall'allegazione di plurimi documenti fuorvianti, abbia ingenerato nel pubblico ufficiale - la polizia municipale - nonostante la sua qualifica e competenza tecnica, l'erronea convinzione che l'autore della infrazione fosse Benati Davide, inducendolo ad attestare - falsamente - tale circostanza nella comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ebbe poi a decurtare i punti dalla patente del predetto.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag