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Sentenza — n. 845/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraudulently documental bankruptcy conviction for document manager.

Numero d'incarto Sentenza — n. 845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Alma Colecchia against her conviction for fraudulently documental bankruptcy. The appellant argued that the lower court failed to prove her specific intent to harm creditors, claiming she was merely a 'wooden head' administrator. The court upheld the conviction, ruling that her formal role and the deliberate concealment of accounting records constituted the necessary specific intent and material act of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 217 R.D. co. 2 n. 267 del 1942; In cases of fraudulently documental bankruptcy, the specific intent to harm creditors can be inferred from the formal administrator's deliberate concealment of accounting records, even if they were not personally involved in management decisions.

Parole chiave

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fraudulently documental bankruptcy specific criminal intent accounting records concealment formal administrator liability Cassation appeal rejection bancarotta fraudolenta falsità in documenti omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 217 R.D. co. 2 n. 267 del 1942

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251
Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLECCHIA ALMA nato a LA SPEZIA il 09/06/1946 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCEA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza l 27.01.2021, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 17.10.2019 dal Tribunale di Roma, con la quale Colecchia Alma era stata ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere - quale amministratrice di diritto dal 18.05.2006, della società SCAB s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 07.07.2011 - sottratto o distrutto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, la documentazione contabile necessaria a ricostruire la situazione patrimoniale e il movimento degli affari della fallita, la cui decozione finanziaria era da collegare alla pesante situazione debitoria dell'azienda Scaturchio, che la fallita acquisiva nel novembre del 2005.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma dell'Avv. Domenico Drogheo, affidando le proprie censure a due motivi,, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, per avere la Corte di appello affermato la responsabilità dell'imputata mancando di adeguatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto che la ricorrente, risultata amministratrice - mera testa di legno della fallita- abbia agito con consapevolezza e volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la sentenza impugnata ha erroneamente individuato l'elemento volitivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale- da identificarsi nel dolo specifico e nell'accettazione da parte della ricorrente del rischio dell'accadimento di eventi delittuosi a seguito della condotta omissiva posta in essere (dolo eventuale)- mancando di riqualificare il fatto per il quale si procede nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217 R.D. co. 2 n. 267 del 1942, per la quale non è, invero, richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico; con le doglianze sollevate in sede di gravame, invero si portava all'attenzione della Corte territoriale che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non possa desumersi dal solo fatto, costituente elemento oggettivo del reato, che lo stato delle scritture fosse tale da non rendere possibile la ricostruzione della situazione patrimoniale societaria, dovendo piuttosto la Corte territoriale, in maniera particolarmente rigorosa, precisare le ragioni per le quali riteneva di trarre dall'agire della ricorrente la volontà di recare pregiudizio ai creditori e non la colpevole manchevolezza nella regolare tenuta delle scritture contabili; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del fatto per il quale si procede nel meno grave reato - oggi estinto per intervenuta prescrizione - di bancarotta semplice, per avere la Corte di appello mancato di confrontarsi con quanto dedotto sul punto dalla difesa nei motivi di gravame ed erroneamente mancato di operare la riqualificazione del fatto, atteso che emergeva dalle risultanze processuali che l'imputata, la quale non esercitava alcun potere gestorio, né era in possesso delle scritture contabili della *5-:ocietà, colpevolmente trascurava di curare la regolare tenuta della documentazione contabile.3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa Lucia Odello, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e' dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. La difesa dell'imputata, avv. Domenico Droghe°, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, l'imputata responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittole, sulla base delle seguenti considerazioni. Innanzitutto - anche a voler considerare la stessa mera "testa di legno", consistendo la sua attività nella firma di documenti e assegni con relativi pagamenti, laddove l'attività gestoria della SCAB veniva svolta dagli amministratori di fatto Scarfoglio Paolo, prima, e successivamente da Ucci Pasquale- l'incarico di amministratore formale è stato svolto dalla C:olecchia per oltre cinque anni.

In ogni caso, la contabilità era tenuta dapprima dal rag. Improta e successivamente affidata al rag. De Falco, documentazione contabile, che, all'atto della dichiarazione di fallimento l'imputata non depositava, senza fornire alcuna spiegazione, rendendosi irreperibile agli organi della curatela. In tale contesto la Corte territoriale- tenuto conto anche delle dichiarazioni di Iengo Carmine in data 26/03/2010, il quale evidenziava al nucleo di polizia tributaria di essere stato assunto dalla SCAB nella persona di Ucci Pasquale subentrato nel settembre 2007 nella gestione della predetta società, mentre l'amministratrice Colecchia si limitava solamente alla firma dei documenti, degli assegni e relativi pagamenti- rilevava come l'imputata fosse responsabile del reato ascrittole per aver ricoperto per circa un lustro la carica di amministratore di diritto, prestandosi alla sottoscrizione dei documenti che le venivano sottoposti, incurante delle sempre crescenti difficoltà dell'ente sfociate dapprima nell'autogestione dell'azienda da parte dei dipendenti e quindi nella sostituzione di Scarfoglio Paolo con Pasquale Ucci alla guida della SCAB srl e infine nella perdita dell'intero complesso aziendale in favore della società "Turistiche Alberghiere", una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, non depositando la documentazione contabile senza fornire alcuna spiegazione.

All'uopo deve osservarsi come non meriti alcuna censura la valutazione- che ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte- secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetta "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, ti. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251).

D'altra parte, il rilevante lasso temporale in cui la Colecchia ha ricoperto il ruolo di amministratrice formale e la circostanza che la documentazione contabile sussisteva prima del fallimento ed era stata redatta dai commercialisti che operavano per la società, in relazione al fatto che tale documentazione non veniva consegnata al curatore dalla Colecchia, in uno al fatto che la stessa si rendeva irreperibile, ben danno conto dell'elemento materiale del reato di sottrazione od occultamento delle scritture contabili e dell'elemento psicologico del reato, consistente nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, con la fisica sottrazione della contabilità alla disponibilità degli organi fallimentari (Sez. 5, n.19049 del 19/02/2010, Rv. 247251).

D'altra parte, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572). 2.Le suddette valutazioni, danno conto all'evidenza dell'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso circa la ricorrenza nella fattispecie della più lieve ipotesi della bancarotta semplice documentale, atteso che nella fattispecie non si verte in un'ipotesi di omessa tenuta, o tenuta incompleta, bensì di fraudolenta sottrazione della documentazione contabile della società agli organi fallimentari, rendendosi irreperibile ad essi, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali sulla base di quanto compiutamente descritto alle pg. 2 e 3 della sentenza impugnata.

3. Il ricorso va, dunque, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ric